Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 454 del 13/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1980 n. 229)
Indennita' speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.
Indennita' speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita' speciale mensile di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e' corrisposta al personale ivi indicato che abbia superato l'esame previsto dall'articolo 2 della predetta legge, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella seguente misura: a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: L. 120.000; b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate: L. 100.000; c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: L. 80.000; d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva: L. 72.000. Tale indennita' e' estesa al personale che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua gia' previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671. Al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ove superi l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica predetto per la carriera immediatamente inferiore a quella di appartenenza, e' corrisposta l'indennita' nella misura prevista per la carriera inferiore medesima. Al personale di cui al comma precedente che abbia conseguito il passaggio alla carriera immediatamente superiore perdendo il diritto all'indennita' di seconda lingua, dall'entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta l'indennita' gia' in godimento rivalutata ai sensi del presente articolo.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)