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Legge Ordinaria n. 461 del 13/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1980 n. 230)
Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  secondo  comma  dell'articolo  3 della legge 31 luglio 1956, n.
1002, e' sostituito dal seguente:
  "I  panifici  abilitati  a  produrre  pane  possono  ricorrere alla
lavorazione  manuale  e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono
essere  dotati  di  forno  di  cottura a riscaldamento con legna allo
stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980

                               PERTINI

                                                 COSSIGA - BISAGLIA -
                                                              ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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