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Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 464 del 13/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1980 n. 230)
Svolgimento di attivita' sportive degli insegnanti di educazione fisica, atleti o tecnici di livello nazionale.
Svolgimento di attivita' sportive degli insegnanti di educazione fisica, atleti o tecnici di livello nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il Ministro della pubblica istruzione puo' mettere a disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e' a carico del CONI. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al precedente primo comma si applica nei limiti di durata della nomina. I posti che si rendono disponibili in applicazione della presente legge possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980 PERTINI COSSIGA - SARTI - PANDOLFI - D'AREZZO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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