Legge Ordinaria n. 574 del 20/09/1980 (Pubblicata nella G.U. del 24 settembre 1980 n. 262 suppl.)
Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.

  E'  istituito,  tra  i ruoli degli ufficiali in servizio permanente
effettivo  dell'Esercito,  il  ruolo  normale  unico  delle  armi  di
fanteria,   cavalleria,   artiglieria   e   genio,  che  sostituisce,
riunendoli, il ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali
delle  predette  armi  di  cui al quadro I della tabella n. 1 annessa
alla  legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e i
ruoli  normali  delle  stesse  armi, di cui ai quadri III, IV, V e VI
della predetta tabella.
  I  quadri  I, III, IV, V e VI della tabella n. 1 annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono sostituiti
dal   quadro  I  -  ruolo  normale  unico  delle  armi  di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria  e  genio  - riportato nell'allegato A della
presente  legge.  Detto quadro mantiene validita' sino al 31 dicembre
1985.
  I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n.
1137  e successive modificazioni, assumono la numerazione conseguente
alla  nuova formulazione assunta dall'articolo 6 della predetta legge
per effetto di quanto indicato nel successivo articolo 2.
  Gli  ufficiali  di  grado  inferiore  a generale iscritti nel ruolo
normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio
sono  ripartiti,  ai  fini  dell'impiego,  per  armi.  L'assegnazione
all'arma e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica che
conferisce la nomina ad ufficiale.
  Gli  ufficiali  gia'  iscritti  nei  ruoli  normali  delle  armi di
fanteria,  cavalleria, artiglieria e genio, all'atto del transito nel
ruolo normale unico, conservano l'arma del ruolo di provenienza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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