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Legge Ordinaria n. 758 del 13/11/1980 (Pubblicata nella G.U. del 18 novembre 1980 n. 316)
Nuove modalita' di pagamento o di deposito, a qualsiasi titolo, di somme a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello Stato e' autorizzata ad
accettare  il  pagamento  o il deposito di somme, a qualsiasi titolo,
oltre  che  con  le  modalita'  previste  dall'articolo 230 del regio
decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  modificato  dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, anche
mediante assegni bancari a copertura garantita.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 novembre 1980

                               PERTINI

                                                  FORLANI - FORMICA -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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