Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 864 del 18/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1980 n. 349)
Finanziamento del 3¿ censimento generale dell'agricoltura, del 12¿ censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6¿ censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.
Finanziamento del 3¿ censimento generale dell'agricoltura, del 12¿ censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6¿ censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sono indetti il 3° censimento generale dell'agricoltura, il 12° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dello artigianato. Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni nonche' il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo nel corso dell'anno 1981. Il censimento dell'agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1982. Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma precedente sono stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Si prescinde dal parere della commissione anzidetta qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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