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Legge Ordinaria n. 874 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1980 n. 351)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: nel primo comma, le parole: "sentiti, sulle direttive generali, i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania", sono sostituite dalle seguenti: "sentite, sulle direttive generali, le regioni Basilicata e Campania"; nel quarto comma, le parole: "della regione", sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni"; il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Il commissario presenta, ogni tre mesi, ai Presidenti delle due Camere, una relazione analitica sull'attivita' svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati"; All'articolo 2: il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il Fondo e' alimentato da un primo stanziamento di lire 1.500 miliardi che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresi' le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che e' autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamita', ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonche' ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresi' confluire contributi delle Comunita' europee, nonche' di enti e privati"; nel quinto comma: alla lettera c), dopo le parole: "in favore", sono aggiunte le seguenti: "dei conviventi superstiti", e le parole: "capofamiglia oppure" sono soppresse; alla lettera d), le parole: "in favore delle famiglie" sono inserite dopo le seguenti: "ciascun nucleo familiare", e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", mezzi di circolazione necessari al lavoro;"; alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' alla concessione di contributi di pronto intervento, fino ad un massimo di lire 3 milioni, da erogare alle aziende agricole, singole o associate, anche per la ricostituzione delle scorte vive e morte. Sono riconosciute inoltre nell'intero ammontare tutti le spese sostenute per la salvaguardia del bestiame, dei prodotti agricoli e zootecnici e dei foraggi nonche' per ogni intervento urgente necessario all'immediata ripresa produttiva incluse le operazioni che consentano il recupero del raccolto;"; dopo la lettera e), e' inserita la seguente: "f) alla concessione di contributi fino al massimo di lire 3 milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che abbiano perduto in tutto o in parte merci od attrezzature esistenti nell'azienda distrutta o danneggiata"; dopo il quinto, e' aggiunto il seguente comma: "Il sindaco, sotto la sua personale responsabilita', deve attestare la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente comma"; All'articolo 3: nel primo comma: al capoverso introduttivo, dopo la parola: "abitazione" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente a causa ed" e le parole: ", il commissario provvede", sono sostituite dalle seguenti: "nonche' per l'avvio della ripresa delle attivita' economiche, il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede: "; alla lettera a), dopo le parole: "alla requisizione", sono inserite le seguenti: "anche attraverso delega speciale o generale ai sindaci", e la parola: "stipulare" e' sostituita dalle seguenti: "alla stipula di"; le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: "c) a concedere incentivi ai sinistrati, che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma; d) a concedere contributi per piccoli interventi di riparazione in abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove gli interventi consentano la rapida utilizzazione degli immobili ovvero la salvaguardia degli edifici pericolanti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici; e) a concedere contributi, fino a lire 10 milioni, per le opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidita', vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici"; dopo il primo, sono aggiunti i seguenti commi: "Il commissario provvede ad assegnare contributi per opere urgenti ai fini della conservazione e della salvaguardia di edifici aventi rilevanza storica e artistica e comunque del patrimonio monumentale, archeologico ed artistico come pure di quello archivistico e bibliografico. Eventuali demolizioni potranno aver luogo soltanto previo consenso delle competenti sovrintendenze. Al fine di consentire la ripresa dell'attivita' scolastica e di altre attivita' istituzionali il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di riattazione di pubblici edifici o di immobili destinati ad uso pubblico. Qualora gli edifici scolastici siano andati distrutti o siano non restaurabili, si provvede in ogni possibile forma alternativa alla ripresa dell'attivita' scolastica. Il commissario provvede a concedere contributi alle amministrazioni ospedaliere per le opere urgenti di riattazione delle strutture e delle attrezzature sanitarie danneggiate dal terremoto del novembre 1980. Il commissario provvede altresi' al pagamento degli indennizzi inerenti l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla installazione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente primo comma e delle aree necessarie alla sistemazione di servizi di pubblica utilita'. Tali indennizzi sono determinati secondo le norme previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, calcolando per ciascun anno di occupazione un quarto dell'indennita' che dovrebbe essere corrisposta, ai sensi della predetta legge 29 luglio 1980, n. 385, per l'espropriazione delle aree da occupare, ovvero per ciascun mese o frazione di mese un dodicesimo dell'indennita' annua come sopra determinata. Le indennita' per l'occupazione d'urgenza devono essere pagate entro tre mesi dalla data dell'occupazione"; il secondo comma e' soppresso; dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi: "I contributi previsti alle lettere d) ed e) del primo comma non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la ricostruzione. L'accertamento di natura tecnica predisposto dalla commissione tecnica comunale, nominata dal commissario, per gli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo ha valore di perizia giurata. La perizia predisposta da un tecnico privato deve essere giurata e va presentata al comune per il visto della commissione tecnica nominata dal commissario. L'accertamento di cui ai commi precedenti deve essere accompagnato da una dichiarazione del perito, da cui risulti, sotto la sua personale responsabilita', che l'immobile e' stato danneggiato in conseguenza del terremoto del novembre 1980"; Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti: "Art. 3-bis. - Le ordinanze di carattere generale adottate dal commissario ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni Basilicata e Campania. Art. 3-ter. - Le comunita' montane delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 sono autorizzate ad impiegare i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per gli esercizi 1979, 1980 e 1981 per l'attuazione di opere ed interventi nei settori inerenti lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, anche in deroga a quanto disposto dall'ottavo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Le regioni provvederanno all'accreditamento alle comunita' montane dei fondi di cui al comma precedente relativi agli esercizi 1979 e 1980 entro trenta giorni dalla, entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dei fondi dell'esercizio 1981 entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio per l'esercizio suddetto"; All'articolo 4: nel primo comma, le parole: "31 dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1981", a sono soppresse le parole: "adibiti ad uso di abitazione"; nel secondo comma, dopo la parola: "morosita'", sono aggiunte le seguenti: "relativi ad obbligazioni assunte prima del 23 novembre 1980 e scadenti entro il 31 gennaio 1981"; nel terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le forniture ad amministrazioni pubbliche l'autorita' amministrativa competente dovra' dichiarare l'assoluta impossibilita' del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze"; nel quarto comma, le parole: "23 novembre ed il 31 dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti: "23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981"; i commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi, sentite le regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indichera' i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia. Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si applicano a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati. Le medesime provvidenze si applicano ai soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. Il sindaco rilascia la dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamento. Tali dichiarazioni e quelle di cui all'articolo 2, sesto comma, sono rilasciate in duplice copia, di cui una viene conservata, rubricata in ordine alfabetico, dal segretario comunale a disposizione del pubblico. Controlli periodici sulle attestazioni vengono effettuati per sorteggio fino al 30 giugno 1981 dal commissario straordinario e dopo il 30 giugno 1981 dal Ministero dei lavori pubblici. Le disposizioni previste nei precedenti commi primo, secondo, terzo e quarto sono prorogate al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei riguardi dei soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. La sospensione dei termini processuali prevista nei commi precedenti opera fino al 31 gennaio 1981, salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Nei casi in cui e' prorogato il termine di scadenza degli effetti cambiari perche' l'obbligato diretto e' domiciliato o ha sede nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, uguale proroga e' concessa agli obbligati di regresso. Nei comuni disastrati e per i soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati, e' sospeso fino al 31 dicembre 1981 il pagamento delle rate relative a mutui di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola proprieta' contadina nonche' il pagamento delle rate relative a mutui su pegno contratti da aziende cooperative o consortili danneggiate dal sisma"; Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis. - Gli enti locali, i consorzi intercomunali e le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di pubblico interesse e che, per effetto della sospensione dei termini di cui al precedente articolo 4, subiscano contrazioni nelle entrate, possono richiedere anticipazioni agli istituti di credito. Art. 4-ter. - Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se e' costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 3, il sindaco autorizza il locatario ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il locatario si puo' a lui sostituire e puo' ottenere in sua vece il contributo. Ove alla riattazione non provveda ne' il proprietario ne' il locatario, il sindaco, previa diffida, puo' eseguire i lavori in danno. Art. 4-quater. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Governo, in collaborazione con le regioni Basilicata e Campania e con le amministrazioni locali, ed avvalendosi anche di esperti estranei all'amministrazione, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del novembre 1980 per l'adozione dei provvedimenti legislativi ai fini della ricostruzione. I dati essenziali di tale accertamento sono riportati nelle relazioni trimestrali di cui al precedente articolo 1"; All'articolo 5: nel primo comma, le parole: "31 dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1981"; nel terzo comma, le parole: "comuni che verranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4,", sono sostituite dalle seguenti: "comuni disastrati ed ai contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4,"; nel quarto comma, la' dove ricorrono, le parole: "31 dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1981"; il quinto comma e' sostituito dal seguente: "La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente e' ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei confronti dei contribuenti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei confronti dei contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4"; il nono comma e' sostituito dal seguente: "I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il 23 novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 gennaio 1981. Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio fiscale nei comuni disastrati e nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati e che abbiano domicilio fiscale nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, sono altresi' prorogati al 30 giugno 1981 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scadono, anche per effetto di quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il 31 gennaio 1981 ed il 29 giugno 1981"; All'articolo 7, nel secondo comma, le parole: "comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente articolo 4,", sono sostituite dalle seguenti: "comuni disastrati ed ai contribuenti, che risultino danneggiati, i quali hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4,"; All'articolo 8, nel primo comma, le parole: "23 novembre-31 dicembre 1980", sono sostituite dalle seguenti: "23 novembre 1980-31 gennaio 1981"; All'articolo 10: il primo comma e' sostituito dal seguente: "Nelle regioni Basilicata e Campania e' concessa la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981"; il terzo comma e' sostituto dai seguenti: "I coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, i soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ad assistenziali per i versamenti compresi tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981. L'esonero di cui al precedente comma e' esteso ai lavoratori delle categorie indicate nel comma stesso, qualora risiedano nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, le cui aziende abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici del novembre 1980"; Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis. Ai titolari o contitolari di azienda residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto-legge iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, nonche' ai pescatori autonomi ed associati di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni anzidetti, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici, e' anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di L. 500.000 una tantum, maggiorata di L. 100.000 per ogni familiare iscritto negli elenchi di categoria come unita' attiva o dichiarato a carico e convivente all'epoca degli eventi calamitosi. In caso di decesso del titolare, la sovvenzione viene erogata su domanda del coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti. Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione e' corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata. L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'autorita' comunale comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici"; All'articolo 11: il primo comma e' sostituto dal seguente: "Nelle regioni Basilicata e Campania e' sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da tutti i datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981"; il terzo comma e' sostituito dai seguenti: "Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 e' concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 e il 30 giugno 1981. E' pure concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 e che risultino gravemente danneggiate. Il sindaco rilascera' la certificazione d'urgenza. Per le aziende con piu' di cento addetti l'INPS puo' procedere ad accertamenti d'ufficio. Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori. L'INPS e le altre gestioni previdenziali e assistenziali interessate tengono una contabilita' speciale in relazione agli sgravi previsti dal presente articolo nonche' alla erogazione dei benefici una tantum previsti dagli articoli 10-bis, 12 e 12-ter e sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro la rendicontazione trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti dai predetti sgravi e benefici. Copia della rendicontazione deve essere trasmessa al commissario, per essere allegata alla relazione di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto. Le somme dovute all'INPS e altre gestioni previdenziali e assistenziali per effetto degli sgravi e dei benefici di cui al presente decreto, vengono annualmente rimborsate dallo Stato a far tempo dal 1982"; All'articolo 12: nel primo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel settore agricolo i beneficiari del trattamento sono soltanto gli operai agricoli a tempo indeterminato. Il trattamento di cui al presente comma e' altresi' esteso ai braccianti agricoli aventi diritto per l'anno 1980 ai trattamenti straordinari di disoccupazione per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore. Ai braccianti agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di "eccezionale" e ai lavoratori edili regolarmente iscritti al collocamento che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a cento, spetta una indennita' una tantum di L. 300.000 e di L. 100.000 per ogni convivente a carico, purche' residenti nelle zone di cui all'articolo 4, comma quinto. All'accertamento della causa di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa provvede l'ispettorato provinciale del lavoro o il sindaco"; nel terzo comma, le parole: "in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatisi.", sono sostituite dalle seguenti: "residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 in tutti i casi di assenza dal lavoro dovuti ad eventi personali o familiari connessi al sisma."; dopo il decimo, e' aggiunto il seguente comma: "Per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, il riconoscimento dei periodi per i quali e' corrisposto il trattamento di cui al primo comma e' effettuato nelle gestioni di iscrizione, alle quali i relativi oneri saranno rimborsati direttamente da parte dello Stato"; dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma: "Le integrazioni salariali e gli assegni familiari connessi di cui al presente articolo sono anticipati dalla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria - separata contabilita' per gli interventi straordinari di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni - e dalla cassa unica per gli assegni familiari e rimborsati annualmente dallo Stato sulla base delle risultanze di gestione"; Dopo l'articolo 12, sono aggiunti i seguenti: "Art. 12-bis. - Il pagamento della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e' effettuato per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto in favore anche dei titolari della pensione stessa che, gia' residenti, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, si siano trasferiti all'estero. Art. 12-ter. - Ai titolari di pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai titolari di pensione sociale o di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale, che godano del minimo di trattamento, e' concessa, se danneggiati dal terremoto e se residenti nei comuni di cui al quinto comma dell'articolo 4, una sovvenzione una tantum pari ad una mensilita' del trattamento in godimento"; All'articolo 13: nel secondo comma, le parole: "invalidi da medici appartenenti a" sono sostituite dalle seguenti: "permanentemente inabili da medici dipendenti da", e, la' dove ricorre, la parola: "invalidita'", e' sostituita dalla seguente: "inabilita'"; dopo il terzo, e' aggiunto il seguente comma: "Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni e' corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi"; il quarto comma e' soppresso; nel quinto comma, dopo le parole: "presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "decorrono dalla data dell'evento dannoso e"; Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti: "Art. 13-bis. - A decorrere dal 24 novembre 1980 ai cittadini che prestano la loro attivita' volontariamente nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attivita' a favore delle popolazioni colpite dal sisma, e' riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. E' fatto obbligo comunque ai cittadini di cui al comma precedente di notificare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attivita' volontaria. Art. 13-ter. - I benefici di natura assistenziale previsti agli articoli 12 e 13 non sono cumulabili tra di loro, fatto salvo il trattamento piu' favorevole"; All'articolo 14, dopo il primo, e' aggiunto il seguente comma: "E' prorogata fino al 31 dicembre 1981 la perenzione di termini dei finanziamenti statali comunque concessi a favore di enti locali od ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4. Negli stessi comuni la scadenza dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di immobili comunali danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e il pagamento delle rate di ammortamento sono prorogati di un anno"; Dopo l'articolo 14, sono aggiunti i seguenti: "Art. 14-bis. - Il commissario al fine di fronteggiare situazioni eccezionali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, su motivata richiesta dei sindaci interessati, dispone: a) l'assegnazione in favore dei predetti comuni di personale operaio o tecnico-amministrativo in posizione di comando o di distacco, prescelto nelle amministrazioni statali o di altri enti pubblici; b) l'assunzione a tempo determinato, mediante convenzione, di tecnici e professionisti privati. Gli oneri conseguenti sono a carico del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto. Art. 14-ter. - Il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province in cui ricadono i comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, a seconda della rispettiva competenza, hanno facolta' di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati dal richiamato decreto, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604. I prefetti delle predette province hanno facolta' di conferire incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali gia' collocati a riposo od a personale fornito dei requisiti e titolo per la nomina a segretario comunale anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modifiche, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed all'articolo 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587. Il Ministro dell'interno ha facolta' di riassumere in servizio segretari comunali gia' collocati a riposo da assegnare, nella qualita' di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma. Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune. Art. 14-quater. - I sindaci dei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, previa autorizzazione del commissario, emettono ordinativi di pagamento che diventano esecutivi con il visto del commissario stesso o di un funzionario da lui delegato, a carico del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto per le spese riguardanti: a) le integrazioni salariali e gli assegni familiari di cui al comma aggiuntivo, dopo l'ultimo, del precedente articolo 12; b) interventi urgenti non previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto; c) il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dai dipendenti ed eccedenti i limiti previsti dalla vigente normativa; d) la copertura dell'integrazione di cui al sesto comma dell'articolo 12. Art. 14-quinquies. - Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione fino a cinquemila abitanti, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono a richiesta collocati in aspettativa per un periodo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'aspettativa, come prevista nel comma precedente, va concessa, a richiesta, al sindaco, ai componenti della giunta comunale e ad un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Alle aziende private va rimborsato il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi dei commi precedenti. Il relativo onere grava sul fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto. Art. 14-sexies. - Per le regioni Basilicata e Campania sono prorogati di dodici mesi i termini di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457, gia' modificati dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sono altresi' prorogati di dodici mesi per le suddette regioni i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Nei comuni della Basilicata e Campania con popolazione superiore a ventimila abitanti, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' prorogato al 31 dicembre 1981. Art. 14-septies. - I termini per gli adempimenti connessi alla riforma sanitaria, previsti al 31 dicembre 1980 dal decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, sono prorogati, per le regioni Basilicata e Campania, al 31 gennaio 1981. Art. 14-octies. - Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1981, e' sospesa, a tutti gli effetti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, nei confronti dei cittadini residenti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4. Art. 14-nonies. - Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle localita' colpite dal sisma del 23 novembre 1980, l'indennita' di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 187, come modificata dall'articolo 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le indennita' di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come modificate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, spettanti in relazione allo articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di L. 1.000, a decorrere dal 24 novembre 1980. Al personale militare impegnato nel soccorso alle popolazioni e nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonche' all'opera di ricostruzione delle suddette localita', che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge. Art. 14-decies. - I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1980 al 1982 residenti alla data del 23 novembre 1980 nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio previsto all'articolo 4, quinto comma, del presente decreto, le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche, possono, a domanda, essere esentati dal servizio militare di leva. Art. 14-undecies. - Il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto alla riclassificazione sismica dei comuni delle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, a costituire presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dai terremoti con il compito di indirizzare, coordinare, promuovere e sviluppare studi ed interventi di carattere sismologico, geologico e di ingegneria finalizzati alla difesa dai terremoti e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso decreto vengono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui sopra. Viene concesso al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo, ivi compresi i rimborsi e compensi spettanti ai componenti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti. L'onere di lire 2 miliardi di cui al comma precedente fa carico al fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto"; All'articolo 15: il primo comma e' sostituito dal seguente: "All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693. Con successivo provvedimento, entro il mese di marzo 1981, in relazione alle indicazioni risultanti dalla prima relazione trimestrale presentata al Parlamento dal commissario, si provvedera' alle ulteriori occorrenze finanziarie che dovessero risultare necessarie"; Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti: "Art. 15-bis. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare, a concorrenza del controvalore in lire di un miliardo di unita' di conto, una convenzione con la commissione delle Comunita' europee e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalita' di impiego e di ripartizione tra i vari soggetti interessati di tale controvalore in mutui con abbuono del 3 per cento annuo del tasso di interesse, accordato nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunita' per il finanziamento d'investimenti, destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata. L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La Direzione generale del tesoro provvedera' al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunichera' con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Per l'anno finanziario 1981 al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Gli istituti di credito a medio termine, gli enti pubblici e le societa' concessionarie di pubblici servizi, sono autorizzati a contrarre mutui con la BEI per le finalita' indicate nella convenzione di cui al primo comma per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma nelle regioni Campania e Basilicata. Tali mutui sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio. Al fine della garanzia per il rischio di cambio sara' stipulata apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1981 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Art. 15-ter. - La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad istituire una speciale delegazione decentrata per le zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, per il finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica. Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali per il triennio 1981-1983, la Cassa depositi e prestiti riservera' una quota di 1.000 miliardi di lire a favore dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma. L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato. Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad assumere, con le modalita' che verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, fino ad un massimo di trenta impiegati per le mansioni corrispondenti alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. Potra' essere altresi' temporaneamente distaccato alla delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti. I comuni di cui all'articolo 4 del presente decreto, d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali, e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti. Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuera' le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate. Per l'assistenza tecnica ai comuni di cui al precedente articolo 4, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato per un periodo non superiore al triennio, dieci ingegneri e quindici geometri, abilitati all'esercizio della professione. I contratti di cui al comma precedente sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro del tesoro. La Cassa depositi e prestiti e' altresi' autorizzata ad avvalersi anche di liberi professionisti per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo. Il personale della Cassa depositi e prestiti di cui all'ottavo comma effettuera' le singole prestazioni di assistenza in esso indicate secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad affittare o ad acquistare, con imputazione al fondo di riserva, gli immobili necessari allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge. Art. 15-quater. - Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'. Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980 PERTINI FORLANI - ROGNONI - REVIGLIO - ANDREATTA - FOSCHI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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