Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 875 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1980 n. 351)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, concernente ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: all'articolo 1, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,"; all'articolo 2, nel primo comma, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1930, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,"; all'articolo 3, nel primo comma, le parole: "Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 ed indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,"; all'articolo 4, nel primo comma, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,"; all'articolo 5, nel primo comma, alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici."; all'articolo 7, nel primo comma, le parole: "previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,"; all'articolo 9, nel primo comma, le parole: "a norma dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione."; l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari prodotti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, nonche' i medesimi redditi prodotti nei comuni danneggiati, indicati nel citato decreto e percepiti da soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esclusi, per l'anno 1980, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche."; dopo l'articolo 10, e' aggiunto il seguente: "Art. 10-bis. - Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di immobili urbani, destinati ad abitazione di soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esenti, fino al 31 dicembre 1982, dall'imposta di registro se l'acquisto e' effettuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni"; all'articolo 11, nei commi primo ed ultimo, rispettivamente, le parole: "a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,"; all'articolo 12, le parole: "a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,"; dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente: "Art. 12-bis. - Sono esenti dall'imposta di soggiorno coloro che, a causa del terremoto, dimorano in comuni diversi da quello di loro residenza, dichiarati stazione di soggiorno, di cura o turismo, ovvero inclusi nello elenco delle localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, per tutto il periodo in cui perduri lo stato di necessita' riconosciuto dalle autorita' competenti."; all'articolo 13, nei commi primo, quarto, settimo e nono, rispettivamente, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione"; all'articolo 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Allo stesso personale non si applicano le riduzioni di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980 PERTINI FORLANI - ROGNONI - SARTI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA - DI GIESI - FOSCHI - BARTOLOMEI - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: SARTI
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