Legge Ordinaria n. 894 del 30/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1980 n. 355)
Modifiche all'articolo 630 del codice penale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 630 -  (Sequestro  di  persona  a  scopo  di  estorsione).  -
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire,  per  se'  o
per altri, un ingiusto profitto come  prezzo  della  liberazione,  e'
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 
  Se dal sequestro deriva comunque la morte,  quale  conseguenza  non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con
la reclusione di anni trenta. 
  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo. 
  Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera  in  modo
che il soggetto  passivo  riacquisti  la  liberta',  senza  che  tale
risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si  applicano
le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il  soggetto  passivo
muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena  e'
della reclusione da sei a quindici anni. 
  Nei confronti del concorrente che, dissociandosi  dagli  altri,  si
adopera, al di fuori del caso  previsto  dal  comma  precedente,  per
evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata   a   conseguenze
ulteriori  ovvero  aiuta  concretamente  l'autorita'  di  polizia   o
l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  prove   decisive   per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo
e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e  le
altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 
  Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena  prevista  dal
secondo comma e' sostituita la reclusione  da  venti  a  ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la  reclusione
da  ventiquattro  a  trenta  anni.  Se  concorrono  piu'  circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto  delle  diminuzioni  non
puo' essere inferiore  a  dieci  anni,  nella  ipotesi  prevista  dal
secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi  prevista  dal  terzo
comma. 
  I limiti di pena preveduti  nel  comma  precedente  possono  essere
superati allorche' ricorrono le  circostanze  attenuanti  di  cui  al
quinto comma del presente articolo". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Ventimiglia, addi' 30 dicembre 1980. 
 
                                                              PERTINI 
                                                      FORLANI - SARTI 
 
Visto, il Guardasigilli: SARTI 
 

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