Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso



Legge Ordinaria n. 153 del 23/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1981 n. 114)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio  1981,  n.  38,
recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981,
con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, nel primo comma, le parole: "30 aprile  1981"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1981". 
  All'articolo 2, nel secondo comma, dopo le parole: 
    "mezzi ordinari di bilancio", sono aggiunte le seguenti: 
    "comprese  le  maggiori   entrate   di   cui   all'ultimo   comma
dell'articolo 13 e". 
  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 2-bis. - Al quarto  comma  dell'articolo  7  della  legge  10
maggio 1976, n. 319, nel testo modificato  dallo  articolo  10  della
legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' aggiunto il seguente  periodo:  "I
soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto  11  dicembre
1933, n. 1775, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti
uffici delle province, dei consorzi e dei comuni"". 
  All'articolo 3: 
    nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 16 della legge 10 
maggio 1976, n. 319, sono aggiunte, in fine, le parole: "I relativi 
    proventi sono ripartiti  fra  gli  enti  gestori  dei  rispettivi
    servizi"; 
nell'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 17 della legge 10 
maggio 1976, n. 319, le parole: "il servizio di cui all'articolo  16,
primo comma, sia gestito  da  ente  diverso"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "i servizi di  cui  all'articolo  16,  primo  comma,  siano
gestiti da enti diversi"; 
    nell'articolo 17-bis della legge  10  maggio  1976,  n.  319,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da
enti diversi, il canone o diritto e' applicato e  riscosso  dall'ente
che  gestisce  il  servizio  di  fognatura,  il  quale  provvede   ad
attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente  che
gestisce quest'ultimo servizio". 
  All'articolo 5, nel sesto comma,  le  parole:  "Nei  confronti  dei
soggetti residenti, domiciliati o  aventi  sede,  alla  data  del  23
novembre 1980, nei  comuni  disastrati  per  effetto  del  sisma  del
novembre 1980, individuati con l'elenco di  cui  all'allegato  A  del
decreto-legge 13 febbraio 1981, n.  19,  nonche'  nei  confronti  dei
soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati  o  aventi
sede, alla stessa  data,  nei  comuni  gravemente  o  particolarmente
danneggiati per effetto del sisma medesimo,  individuati  nell'elenco
di cui all'allegato B del detto decreto-legge n. 19 del  1981,"  sono
sostituite dalle seguenti: "Nei confronti dei  soggetti  colpiti  dal
sisma del novembre 1980 ed individuati  a  norma  delle  disposizioni
vigenti". 
  All'articolo 6, nel quarto comma, le parole:  "entro  il  31  marzo
1981" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  deliberazione  di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981,  e  comunque
entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,". 
  All'articolo 7, il terzo ed il quarto  comma  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "L'addizionale, da applicarsi sui consumi  verificatisi  a  partire
dal primo  giorno  del  trimestre  solare  successivo  alla  data  di
istituzione,  e'  liquidata  con  le  stesse  modalita'  dell'imposta
erariale di consumo sull'energia elettrica ed e' versata direttamente
ai comuni. 
  Le deliberazioni istitutive della addizionale  sono  immediatamente
esecutive. Esse  devono  essere  adottate  e  comunicate  all'impresa
distributrice dell'energia elettrica entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
Le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31  gennaio  1981  ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30  dicembre  1980,  n.  901,
hanno effetto sui consumi verificatisi dal 10 gennaio 1981". 
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "Per  il  triennio  1981-83  la  Cassa  depositi  e   prestiti   e'
autorizzata a concedere mutui relativi  ad  investimenti  degli  enti
locali per un importo di lire 12.000 miliardi in  aggiunta  ai  1.000
miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamita'
naturale  del  novembre  1980,  ai  sensi  dell'articolo  15-ter  del
decreto-legge 26 novembre 1980, n.  776,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874,  in  ragione  di
4,000 miliardi annui,  oltre  agli  interventi  gia'  previsti  dalle
vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia  penitenziaria
e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in  grado
di effettuare i finanziamenti, si provvede con apporti  da  iscrivere
nello stato di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro  da
determinarsi con la legge di bilancio. 
  La Cassa depositi e  prestiti  assicura  in  ciascun  esercizio  un
volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di
cui al precedente comma, dando nei successivi esercizi e  nell'ambito
della meta' dei fondi disponibili, priorita' ai mutui occorrenti  per
il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la  cui
esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza. 
  Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi e' cosi' suddiviso: 
    a) il 20 per cento, di cui la meta' riservata al Mezzogiorno,  e'
destinato ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila  abitanti,
la cui spesa corrente procapite desunta dal  bilancio  di  previsione
1979 e' inferiore al 120 per  cento  della  media  nazionale,  per  i
comuni del Mezzogiorno, e, per gli altri  comuni,  al  90  per  cento
della media stessa calcolata secondo  quanto  disposto  dall'articolo
25. I finanziamenti devono  essere  prioritariamente  destinati  alle
categorie di opere di urbanizzazione primaria previste  dall'articolo
4  della  legge  del  29  settembre  1964,  n.   817   e   successive
modificazioni. 
L'onere di ammortamento e' assunto a carico dello Stato.  Tale  quota
e'  ripartita  tra  i  comuni,  proporzionalmente  alla   popolazione
residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT; 
    b) il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartisce la  residua  quota
dell'80  per  cento  per  meta'  tra  i  territori  del  Mezzogiorno,
individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per meta' tra gli
altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia
stata adottata,  la  ripartizione  e'  effettuata  dal  Ministro  del
tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla  Cassa  depositi  e
prestiti. 
    La suddivisione e la ripartizione dei  fondi  effettuate  per  il
1981 in base al precedente comma  restano  valide  anche  per  l'anno
1982. Ai fini di cui alla  lettera  a)  del  medesimo  comma  restano
valide, come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione
1979. 
    Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di
sviluppo, gli enti locali, nella individuazione delle  opere  per  le
quali richiedere il finanziamento alla  Cassa  depositi  e  prestiti,
devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi
stessi, salvo per le opere riguardanti esigenze  locali  di  primaria
importanza e che non siano riferibili agli  indirizzi  del  programma
regionale. Ai fini di  quanto  sopra  il  carattere  dell'opera  deve
essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale. 
    I comuni destinatari della quota di cui alla lettera a) del terzo
comma possono utilizzare le somme non impegnate nell'anno  anche  nei
successivi esercizi". 
  Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: 
  "Art.  9-bis.  -  Il  secondo,  terzo,  quarto   e   quinto   comma
dell'articolo 67 del testo unico delle  leggi  riguardanti  la  Cassa
depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio  1913,  n.
453, sono sostituiti dai seguenti: 
    "Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito
di  titoli  di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  dovranno   essere
autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta  per
volta, ne fissera' limiti e condizioni. 
    Il  Ministro  del  tesoro,  su  deliberazione  del  consiglio  di
amministrazione e sentita la commissione di vigilanza,  potra'  anche
far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato  o  autorizzare  la
contrazione  di  prestiti  esteri,  per  far  fronte  ad  eccezionali
esigenze della Cassa depositi e prestiti"". 
  All'articolo 10, nel terzo comma, sono soppresse le parole: "con le
medesime modalita' e condizioni" e, dopo le parole: "27 marzo  1980",
sono aggiunte  le  seguenti:  "con  le  modalita'  e  condizioni  ivi
previste". 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  "Per gli esercizi 1981 e 1982 i comuni e le province  possono  fare
ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di  credito,  diversi
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  esclusivamente  alle   seguenti
condizioni e modalita': 
    a) per il finanziamento degli aumenti d'asta  e  delle  revisioni
dei prezzi di opere finanziate degli stessi  istituti  con  contratti
stipulati alla data del 31 dicembre 1980; 
    b) per gli  investimenti  finanziabili  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti,  per  i  quali  la  Cassa  abbia  manifestato  la   propria
indisponibilita'  alla  immediata  concessione   dei   finanziamenti,
nonche'  per  gli  investimenti  diretti  alla  creazione   di   zone
industriali o artigianali; 
    c) per il finanziamento  degli  investimenti  che  non  rientrino
nella lettera b). 
    Il maggior onere di ammortamento dei mutui di  cui  alla  lettera
b), rispetto a quello  relativo  ai  mutui  della  Cassa  depositi  e
prestiti, nonche' l'onere di  ammortamento  dei  mutui  di  cui  alla
lettera b) devono essere fronteggiati senza che ne consegua  aggravio
per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali  chiedano
il  trasferimento  a  pareggio  di  cui  all'articolo  24,   mediante
l'espansione di entrate ovvero la  riduzione  di  spese  correnti,  a
partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi. 
    La Cassa depositi e  prestiti  deve  comunicare  all'ente  locale
interessato la propria adesione di massima  sulle  domande  di  mutuo
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la
Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti
locali interessati possono ricorrere ad altri  istituti  di  credito,
secondo i limiti e le modalita' di cui ai commi precedenti. 
    Per gli esercizi 1981 e 1982, il ricorso alla assunzione di mutui
presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e'
ammesso per le province, nel limite  annuo  del  5  per  cento  della
potenzialita' di indebitamento, che rimane fissata al  25  per  cento
delle entrate degli enti locali  relative  ai  primi  tre  titoli  di
bilancio, ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  29  dicembre
1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1978, n. 43, e non si applica il disposto di cui al  secondo
comma del presente articolo. 
    Le limitazioni e modalita' di cui  ai  commi  precedenti  non  si
applicano ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo,
per la realizzazione di impianti di base, nonche'  ai  mutui  assunti
presso  la  direzione  generale  degli  istituti  di  previdenza  del
Ministero del tesoro". 
  L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  "L'autorizzazione  a  rilasciare  e  ad  accettare  delegazioni  di
pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 novembre 1950, n.  1030,
alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e all'articolo 19,  secondo  comma,
del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, ed all'articolo  11,
quinto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge  7  luglio  1980,  n.  299,  e'
estesa alle aziende  consortili  e  ai  consorzi  che  gestiscono  in
economia tali servizi  e,  quanto  all'oggetto,  alle  operazioni  di
finanziamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia
elettrica, ivi compresi quelli di  incenerimento  di  rifiuti  solidi
urbani, di impianti di produzione e distribuzione di  vapore  acqueo,
di  acqua  calda  e  di  altra  fonte  termica  anche  abbinata  alla
produzione di energia elettrica. Quando i  servizi  sono  gestiti  in
economia da comuni, province o loro consorzi, il terzo delle  entrate
delegabili e' riferito all'ultimo bilancio consuntivo approvato". 
  All'articolo 13, il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
  "Ove  siano  accertate  maggiori  entrate,  queste  possono  essere
utilizzate   per   la   copertura   dell'eventuale    disavanzo    di
amministrazione, per investimenti, o spese  una  tantum,  ovvero  per
ulteriore incremento di spese correnti, ad eccezione  delle  maggiori
entrate  accertate  per   interessi   attivi,   che   devono   essere
obbligatoriamente destinate ad investimenti". 
  All'articolo 14, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Per i comuni e le province la cui spesa  pro  capite  desunta  dal
bilancio di previsione 1979 e' inferiore al 110 per cento della media
nazionale  dello  stesso  anno,  calcolata  secondo  quanto  disposto
dall'articolo 25, per i comuni e le province del Mezzogiorno,  per  i
comuni  montani  o  parzialmente   montani   del   centro-nord,   con
popolazione fino a 3.000 abitanti alla data  del  31  dicembre  1979,
secondo i dati pubblicati  dall'ISTAT,  per  i  comuni,  colpiti  dal
terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 19 ottobre  1979,  l'incremento  non  puo'
superare il 18 per cento". 
  All'articolo 16, nel secondo  comma,  le  parole:  "la  percentuale
d'incremento dei" Sono sostituite dalle  seguenti:  "una  percentuale
d'incremento non inferiore a quella prevista per i". 
  All'articolo 17 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Le spese per l'acquisto di beni e servizi,  e  per  trasferimenti,
per la gestione dei  servizi  riguardanti  il  disinquinamento  delle
acque e la tutela ecologica  possono  essere  previste  nella  misura
corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione  anche  oltre  i
limiti di cui all'articolo 14.  Sui  relativi  capitoli  non  possono
essere disposti storni di fondi per l'aumento di  altri  capitoli  di
spesa. 
  La quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma,  non
impegnata alla fine dell'esercizio viene portata  in  detrazione  dei
trasferimenti statali a consuntivo previsti dal presente decreto". 
  L'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
  "La perdita di gestione delle aziende speciali di  trasporto  ed  i
contributi  alle  aziende  e  ai  consorzi  di   trasporto   comunque
costituiti e per servizi  di  trasporto  pubblici  gestiti  in  forme
diverse non possono subire  incrementi  superiori  al  12  per  cento
dell'ammontare previsto per il 1980, quale  risulta  dai  bilanci  di
previsione e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge. 
  Contestualmente alla delibera del bilancio devono essere deliberati
la tariffa minima per percorsi urbani di L. 200 e  l'adeguamento  dei
prezzi degli abbonamenti. I prezzi di questi ultimi, per  i  percorsi
urbani, non  devono  essere  inferiori  al  prodotto  dei  giorni  di
validita' per il 100 per cento, l'85 per cento o il 70 per cento  dal
prezzo del biglietto di una corsa semplice, rispettivamente, per  gli
abbonamenti estesi all'intera rete, a due linee o ad una sola  linea,
salvo il minor prezzo per  abbonamenti  aventi  validita'  ridotta  a
specifiche  e  limitate  fasce  orarie  di  servizio,   nonche'   per
abbonamenti per particolari  categorie  di  utenti.  Per  i  percorsi
extraurbani i prezzi degli abbonamenti non devono essere inferiori al
prodotto dei giorni di validita' per il 50 per cento del  prezzo  del
corrispondente biglietto di una corsa semplice. La  nuova  disciplina
tariffaria deve essere  applicata  non  oltre  il  quarantacinquesimo
giorno dalla data di adozione della delibera. 
  Gli  enti  sono  tenuti  a  comunicare  al  Ministero  dell'interno
l'avvenuta applicazione della nuova tariffa e dell'adeguamento  degli
abbonamenti.  In  mancanza  di  tale   comunicazione   il   Ministero
dell'interno non eroga la quarta trimestralita' di  cui  all'articolo
23. 
  Le eventuali maggiori perdite accertate a  chiusura  dell'esercizio
nonostante l'attuato aumento  delle  tariffe  sono  finanziate  dallo
Stato a consuntivo, con le modalita' di cui all'articolo 24, entro il
limite massimo di un  incremento  del  16  per  cento  dell'ammontare
iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980,
tenuto conto delle successive variazioni esecutive a norma di legge. 
  Per le aziende appartenenti alle  categorie  individuate  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre  1978,  n.
843, il contributo degli enti proprietari relativo  alla  perdita  di
gestione prevista per l'anno 1981 e'  determinato  sulla  base  della
perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti
programmati per l'anno  1980  e  per  il  graduale  riequilibrio  dei
bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in  relazione  ai  valori
monetari. 
  A fronte di tale contributo gli enti proprietari  sono  autorizzati
ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre
1978, n. 843". 
  All'articolo 19, il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'importo del fondo speciale per gli oneri del  personale  di  cui
all'articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n.  153,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n.  299,  non
puo' nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al  25
per cento. Per i comuni  colpiti  dal  terremoto  del  1979,  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
19 ottobre 1979, e dal terremoto del novembre 1980, detta percentuale
puo' essere elevata, al massimo, fino al 40 per cento". 
  All'articolo 20: 
    il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "I comuni e le province con livello di spesa pro capite superiore
alla media nazionale, determinata  ai  sensi  dell'articolo  25,  non
possono  presentare  piani   di   riorganizzazione   che   comportino
ampliamenti delle piante organiche e modifiche delle medesime da  cui
conseguano  maggiori  spese,  se  non  per  i  casi   di   dimostrata
insufficienza delle piante organiche stesse. La commissione  centrale
per la finanza locale, nell'esame di propria competenza dei  relativi
provvedimenti, effettua, ai  fini  dell'accertamento  delle  predette
condizioni, una valutazione comparativa con i livelli  medi  rilevati
per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche, territoriali e
di servizi"; 
    nel secondo comma, dopo le parole: "40 per cento nell'anno 1983",
sono aggiunte le seguenti: "E' consentito  derogare  da  tali  limiti
esclusivamente per i  posti  eventualmente  previsti  nel  piano  per
l'attivazione di nuove opere"; 
    dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: 
    "Resta ferma la facolta' di cui al quinto comma  dell'articolo  4
del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299"; 
    il terzo comma e' sostituito dai seguenti: 
    "Per i comuni che abbiano ottenuto l'approvazione  del  piano  di
riorganizzazione da parte della commissione centrale per  la  finanza
locale entro il 31 dicembre 1980 e che avevano una spesa corrente pro
capite desunta dal certificato relativo  al  bilancio  di  previsione
1979 inferiore a quella determinata ai sensi delle lettere  a)  e  b)
del quarto comma dell'articolo  25,  la  copertura  dei  nuovi  posti
d'organico di cui al secondo comma del presente articolo ed il  bando
dei relativi concorsi possono avvenire nel limite del  50  per  cento
nell'anno 1981 e del 50 per cento nell'anno 1982. 
    Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui  all'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  19  ottobre
1979, e dal terremoto del novembre  1980  e  come  tali  riconosciuti
dalle vigenti disposizioni, la copertura dei nuovi  posti  d'organico
di cui al secondo comma del presente articolo puo'  avvenire  con  la
discrezionalita'  che   sara'   fissata   dagli   enti   stessi   per
l'ampliamento della propria dotazione dei servizi". 
  All'articolo 21, i primi tre commi sono soppressi. 
  All'articolo 22: 
    nel primo comma, le parole: "E' fatto  divieto  alla  commissione
centrale per la finanza locale di consentire" sono  sostituite  dalle
seguenti: "Agli enti locali non e' consentita"; 
    il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Agli enti locali non e' altresi' consentita la soppressione, con
contestuale  trasformazione  in  altri,  dei  soli  posti  di   nuova
istituzione approvati,  nel  corso  del  triennio  precedente,  dalla
commissione centrale per  la  finanza  locale  o,  nell'ambito  della
propria competenza, dall'organo regionale di controllo, salvo che  la
modifica non avvenga  nell'ambito  di  qualifiche  appartenenti  allo
stesso livello retributivo". 
  Dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 22-bis. - I comuni, le province e i loro consorzi, in  attesa
dell'emanazione del decreto presidenziale  previsto  all'articolo  29
dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica  7
novembre 1980,  n.  810,  possono  provvedere  all'inquadramento  del
proprio personale nei  nuovi  livelli  solo  in  via  transitoria,  a
decorrere dal 1 febbraio  1981,  sulla  base  delle  declaratorie  di
livello indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno
1979, n. 191, tenuto conto dei livelli  di  corrispondenza  contenuti
nell'articolo  2  del  suddetto  accordo,  salvo  per  le  qualifiche
individuate, per la collocazione nei livelli V  e  VII,  dall'accordo
stesso. 
  Sulla base delle proposte  da  formularsi  da  parte  dell'apposita
commissione prevista  dall'articolo  29  dell'accordo  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n.  810,  si
procede al definitivo inquadramento  a  regime,  nel  rispetto  delle
compatibilita' previste, provvedendo: 
    1) ad adeguare, i  provvedimenti  di  inquadramento  provvisorio,
come sopra adottati, alle declaratorie delle qualifiche funzionali  e
ai  profili  professionali  individuati  per  ricondurre,  sul  piano
nazionale, ad unita' di ordinamento qualifiche e posizioni di  lavoro
di pari contenuto professionale; 
    2) ad operare i relativi  conguagli  a  carico  o  a  favore  del
personale interessato. 
    Il termine previsto dall'articolo 29 dell'accordo  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n.  810,  e'
prorogato al 30 maggio 1981". 
  All'articolo 24: 
    nel secondo comma, le parole: "31  marzo  1981"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 aprile 1981. Con successivo, analogo decreto,  da
emanarsi entro il 31 maggio 1981, viene approvato un modello  per  la
rilevazione di notizie sul conto consuntivo  1979,  in  relazione  al
livello dei servizi, al fine di determinare parametri  obiettivi  che
consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica"; 
    il terzo comma e' soppresso; 
    al quarto comma, le parole:  "30  giugno  1981"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 1981"; 
    nel quinto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: 
    "nonche' alla trasmissione del modello di rilevazione dei dati di
cui  al  secondo  comma,  che  deve  essere  trasmesso  al  Ministero
dell'interno non oltre il 30 settembre". 
  All'articolo 25: 
    nel primo comma, le parole: "230 miliardi" sono sostituite  dalle
seguenti: "200 miliardi"; 
    il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "A valere sul fondo di cui al comma precedente e' attribuito,  ai
comuni la cui spesa corrente media pro capite  per  l'anno  1979  sia
inferiore a quella stabilita, su  base  nazionale  e  per  classi  di
popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
il Ministro del tesoro, un trasferimento pari all'intera differenza o
a parte di essa"; 
    nel quarto comma, alla lettera  a),  sono  soppresse  le  parole:
"fatta eccezione degli oneri per interessi  passivi,  per  spese  una
tantum, per perdite e contributi alle  aziende  di  trasporto  e  per
servizi interamente coperti da corrispondenti finanziamenti statali o
regionali con vincolo di destinazione" e la lettera c) e'  sostituita
dalla seguente: 
    "c)  per  il  1981  il  fondo  viene  ripartito  ai  comuni   con
popolazione inferiore ai ventimila abitanti, ad  iniziare  da  quelli
che si trovano piu' lontani rispetto alla media determinata ai  sensi
del presente articolo". 
  All'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "La Cassa depositi e  prestiti  e'  autorizzata  ad  anticipare  le
somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie  ai  comuni
per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera  e  relative
revisioni prezzi ammesse a contributo  regionale  alla  data  del  31
dicembre 1980. 
  Dette  somme  e  relativi  interessi  sono  rimborsati  alla  Cassa
depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione
economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario
nazionale destinata agli investimenti. 
  Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui  di  cui
ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del
limite stabilito, per la assunzione dei mutui da  parte  dei  comuni,
dall'articolo  1  del  decreto-legge  29  dicembre  1977,   n.   946,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978,
n. 43". 
  Dopo l'articolo 26 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 26-bis. - La previsione  nei  bilanci  comunali  delle  spese
relative alla gestione dei beni patrimoniali trasferiti ai comuni  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
616, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e  non  destinati  alle
unita' sanitarie locali, e' disciplinata come segue: 
    a) gli oneri per i dipendenti trasferiti  e  non  destinati  alle
unita' sanitarie locali e per le prestazioni  lavorative  normalmente
necessarie per la  gestione  dei  beni  anzidetti  sono  iscritti  in
aggiunta alle spese per il personale comunque considerate nei bilanci
comunali; 
    b) l'ammontare delle spese per i beni e servizi e  trasferimenti,
secondo quanto previsto nei bilanci degli enti disciolti per il 1980,
non puo' subire incrementi  superiori  a  quelli  stabiliti  a  norma
dell'articolo 14; 
    c) le entrate relative alla gestione di detti beni devono  essere
iscritte per importi non inferiori alle entrate previste nei  bilanci
1980 degli enti disciolti. 
    Eventuali oneri connessi a passivita' patrimoniali che  i  comuni
dovessero sostenere sono rimborsati  dallo  Stato  a  consuntivo  con
modalita' analoghe a quelle di cui all'articolo 24, salvo  definitiva
regolamentazione nei successivi provvedimenti per la finanza locale". 
    L'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
  "Per il  personale  dei  comuni,  delle  comunita'  montane,  delle
province,  dei  loro  consorzi  ed  aziende,  nonche'  delle   unita'
sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza  delle  casse
pensioni degli istituti di previdenza, le  voci  della  retribuzione,
prevista dagli accordi nazionali o contratti  collettivi  di  lavoro,
comprese  le  voci  del   trattamento   retributivo   del   personale
ospedaliero   equiparato   a   quello   medico,   sono    considerate
pensionabili, a termini degli ordinamenti delle casse  stesse,  negli
importi attribuiti dagli enti datori di lavoro con regolare  delibera
approvata dal competente organo di controllo". 
  L'articolo 29 e' sostituito dal seguente: 
  "Con effetto dal 1 gennaio 1981, il quarto  comma  dell'articolo  1
della legge 26 luglio 1965, n. 965, e' sostituito dai seguenti: 
    "Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che
non superi i cinque anni, qualora  la  parte  a)  della  retribuzione
annua contributiva riferita alla data di  definitiva  cessazione  dal
servizio risulti superiore a quella riferita alla  data  della  prima
cessazione intervenuta  nei  cinque  anni  predetti,  ai  fini  della
determinazione del trattamento di quiescenza si assume  quale  ultima
retribuzione  annua  contributiva  la  media  ponderata   dell'ultimo
quinquennio di  servizio,  tra  le  due  retribuzioni  relative  alle
cessazioni predette.  Tali  retribuzioni  si  considerano  percepite,
rispettivamente, l'una, per  l'intero  periodo  di  continuazione  di
iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il  restante  periodo  del
quinquennio. 
    Il precedente comma  non  trova  applicazione  per  il  personale
riguardato dall'articolo 9 della legge 22  novembre  1962,  n.  1646,
nonche' nei casi di modifica del rapporto di impiego  per  legge,  di
trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o  di  passaggio
del dipendente ad altro ente, il cui personale e' disciplinato  dalla
stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza". 
    Il disposto di cui al  primo  comma  si  applica,  altresi',  nei
confronti dei dipendenti, collocati a riposo anteriormente alla  data
del 1 gennaio 1981 con l'applicazione dell'articolo 1, quarto  comma,
della legge 26 luglio 1965, n. 965, nel testo  vigente  anteriormente
alla entrata in vigore del presente decreto,  che  si  trovino  nelle
condizioni previste dal secondo capoverso del precedente comma ovvero
che siano  passati  ad  altro  ente  per  concorso,  riliquidando,  a
domanda, da prodursi non oltre il 31 dicembre 1981, il trattamento di
quiescenza  loro  spettante  a  carico  delle  casse  pensioni  degli
istituti di previdenza, a decorrere dal 1 gennaio 1982". 
  All'articolo 33 e' aggiunto il seguente comma: 
  "Per le aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel  biennio
1979-80 si assume, quale base di commisurazione delle somme di cui al
precedente comma spettanti per il 1981, un importo pari allo 0,50 per
cento dei redditi assoggettati all'ILOR, prodotti  nell'ambito  della
circoscrizione territoriale  della  azienda  ed  iscritti  nei  ruoli
emessi nell'anno 1977, maggiorato del 33 per cento". 
  Dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 37-bis. - Fino all'emanazione della legge  di  riforma  delle
camere  di  commercio,  il  trattamento  economico  e  giuridico  del
personale camerale e' determinato, con decorrenza dal 1 gennaio 1979,
sulla base di accordi triennali tra la  rappresentanza  del  Governo,
dell'Unione italiana delle camere di commercio  e  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  su  scala   nazionale,   in
conformita' ai principi, criteri, livelli e  limiti  retributivi  del
personale civile dello Stato, fermo restando lo  strumento  attuativo
di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968,
n. 125". 
  All'articolo 39, nel  primo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  ",  da  definire  sentite  l'Associazione  nazionale  comuni
italiani (ANCI), l'Unione delle  province  d'Italia  (UPI),  l'Unione
nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM) e la Confederazione
italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL)". 
  All'articolo 42, nel secondo comma, le parole: "di cui al  decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1 del decreto". 
  L'articolo 44 e' soppresso. 
 

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