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Legge Ordinaria n. 165 del 27/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 2 maggio 1981 n. 119)
Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il terzo comma dell'articolo 156 del codice della navigazione
sono inseriti i seguenti:
  "In  caso  di  urgenza,  su richiesta del proprietario, il Ministro
puo'  concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima
della  scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente
alla assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti
o  diritti  reali  o  di  garanzia  risultanti  dalla matricola o dai
registri,  e  al  deposito  di  fidejussione  bancaria  a garanzia di
eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato
dai  competenti  organi  tecnici  dell'Amministrazione marittima o di
quella  dei  trasporti. La fidejussione e' vincolata al pagamento dei
crediti  privilegiati  nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556,
nonche'  degli  altri  diritti  fatti valere nel termine previsto dal
secondo comma.
  Con  decreto  del Ministro della marina mercantile, di concerto con
quello  dei trasporti, sono stabilite in via generale le modalita' in
base  alle  quali  puo'  essere  presentata la fidejussione di cui al
precedente comma".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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