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Legge Ordinaria n. 107 del 25/03/1982 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1982 n. 88)
Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  I limiti di congrua previsti dalla legge 26 luglio  1974,  n.  343,
sono  aumentati  di  un  ammontare  pari  all'indennita'  integrativa
spettante ai  beneficiari  ai  sensi  dell'articolo  45  della  legge
medesima. L'aumento decorre  dalla  data  di  revisione  dei  redditi
beneficiari. 
  Con decorrenza dalla revisione predetta e per effetto  dell'aumento
dei limiti disposto dal comma precedente, l'indennita' integrativa e'
soppressa e l'importo relativo  e'  contestualmente  assorbito  nella
liquidazione del nuovo assegno, ove spettante. 
  I limiti di congrua, determinati  ai  sensi  del  precedente  primo
comma, sono soggetti a rivalutazione biennale  disposta  con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, al  fine
di adeguare i limiti stessi al tasso di incremento  fatto  registrare
dall'indice del costo  della  vita  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati pubblicato dall'ISTAT. 
  L'assegno da corrispondere  ai  singoli  titolari  e'  adeguato  ai
limiti di congrua cosi' determinati. 
  La rivalutazione dell'assegno di cui al comma che precede non opera
nei  confronti  di  coloro  che  percepiscono  a   qualsiasi   titolo
l'indennita' integrativa in applicazione della legge 27 maggio  1959,
n. 324,  e  successive  modificazioni,  salvo  la  rinunzia  a  detta
indennita'. 
  Fino alla  revisione  dei  redditi  beneficiari,  si  applicano  le
disposizioni della legge 26 luglio 1974, n. 343. 
  Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  anche   ai
supplementi di congrua concessi dopo il 1 gennaio 1982. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 25 marzo 1982 
 
                  p. Il Presidente della Repubblica 
                      Il Presidente del Senato 
                               FANFANI 
 
                                                SPADOLINI - ROGNONI - 
                                                ANDREATTA - FORMICA - 
                                                             LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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