Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 361 del 10/06/1982 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1982 n. 165)
Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, un contributo inteso a ridurre gli oneri finanziari per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione di navi mercantili effettuati nei cantieri nazionali o di Paesi della Comunita' economica europea. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera da realizzarsi, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriori all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere. Esso e' pari al: a) 2,75 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni del prezzo dei lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di navi mercantili; b) 2,25 per cento per ogni semestre e per la durata di 6 anni del prezzo dei lavori per le grandi riparazioni di navi mercantili. Il contributo e' elevato al 3,20 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione di navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate se da carico liquido o gas liquefatto e a 3.000 tonnellate per le altre. La concessione del contributo non e' compatibile con altre agevolazioni finanziarie aventi analoghe finalita' di cui benefici il committente corrisposte per la stessa iniziativa in Italia e all'estero. Il prezzo di cui al secondo e al terzo comma deve essere ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile e deve essere determinato tenuto conto anche delle eventuali forniture e attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, determina i criteri per la formulazione del giudizio di congruita' del prezzo di cui al secondo e al terzo comma. Per le nuove costruzioni il prezzo ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile e' maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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