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Legge Ordinaria n. 361 del 10/06/1982 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1982 n. 165)
Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  della  marina  mercantile puo' concedere alle imprese
aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi
degli  articoli 143 e 144 del codice della navigazione, un contributo
inteso  a  ridurre  gli  oneri  finanziari per i lavori relativi alla
costruzione,  trasformazione,  modificazione  e grande riparazione di
navi  mercantili  effettuati  nei cantieri nazionali o di Paesi della
Comunita' economica europea.
  Il  contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera da
realizzarsi,  comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o
varianti  risultanti  da atti di data certa anteriori all'ultimazione
dei  lavori  o,  in  assenza  di  contratto, al prezzo dichiarato dal
cantiere.
  Esso e' pari al:
    a)  2,75  per  cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni
del  prezzo dei lavori di costruzione, trasformazione e modificazione
di navi mercantili;
    b) 2,25 per cento per ogni semestre e per la durata di 6 anni del
prezzo dei lavori per le grandi riparazioni di navi mercantili.
  Il  contributo e' elevato al 3,20 per cento per ogni semestre e per
la  durata di 12 anni del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di
lavori  relativi  alla costruzione, trasformazione e modificazione di
navi  di  stazza  lorda  inferiore  a  5.000  tonnellate se da carico
liquido o gas liquefatto e a 3.000 tonnellate per le altre.
  La   concessione  del  contributo  non  e'  compatibile  con  altre
agevolazioni finanziarie aventi analoghe finalita' di cui benefici il
committente   corrisposte  per  la  stessa  iniziativa  in  Italia  e
all'estero.
  Il  prezzo  di cui al secondo e al terzo comma deve essere ritenuto
congruo   dal   Ministro   della  marina  mercantile  e  deve  essere
determinato   tenuto   conto   anche   delle  eventuali  forniture  e
attrezzature  fuori  contratto,  connesse o pertinenti alla commessa.
Entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  CIPE,  su  proposta del Ministro della marina mercantile,
determina  i  criteri  per la formulazione del giudizio di congruita'
del prezzo di cui al secondo e al terzo comma.
  Per  le  nuove  costruzioni il prezzo ritenuto congruo dal Ministro
della  marina  mercantile  e'  maggiorato forfettariamente del 15 per
cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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