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Legge Ordinaria n. 37 del 09/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1982 n. 45)
Provvedimenti a favore dei circhi equestri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  turismo  e dello
spettacolo  e'  stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1981,
un  fondo  speciale annuo di lire 1.000 milioni per la concessione di
contributi  agli  esercenti  dei  circhi  equestri,  le cui attivita'
debbono rispondere ai canoni della tradizione circense.
  Nell'assegnazione  dei  contributi  si terra' particolarmente conto
del  numero di rappresentazioni effettuate nel corso dell'anno, della
loro  qualita'  artistica  e  spettacolare, del personale artistico e
tecnico  impiegato, del numero di spettatori che hanno assistito alle
rappresentazioni  in  rapporto  alla capienza dei singoli circhi, del
numero di citta' visitate, di eventuali tournees all'estero.
  I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del
Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,  sentita la commissione
consultiva  per  le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di
cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
  Una  quota fino alla concorrenza massima del 10 per cento del fondo
di  cui  al  primo  comma  puo' essere destinata ad iniziative tese a
finalita'  educative  e  agli impegni connessi alla strutturazione di
aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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