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Legge Ordinaria n. 114 del 11/04/1983 (Pubblicata nella G.U. del 13 aprile 1983 n. 100)
Proroga della gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La gestione stralcio di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  27
febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella  legge  29
aprile 1982, n. 187, per il completamento  delle  iniziative  avviate
nella fase dell'emergenza dal commissario  per  le  zone  terremotate
della Campania e della Basilicata e' prorogata al  31  dicembre  1983
con i poteri e le modalita' previste dallo  stesso  decreto-legge  27
febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella  legge  29
aprile 1982, n. 187. 
  Restano di competenza della gestione stralcio  tutte  le  attivita'
comunque  necessarie  alla  realizzazione  e  al  completamento   dei
programmi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo  1981,  n.
75, convertito, con modificazioni, nella legge  14  maggio  1981,  n.
219. Dalla gestione stralcio resta esclusa ogni iniziativa nuova  che
comporti nuovi oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione. 
  Per il personale di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo  1
del  decreto-legge  27  febbraio  1982,  n.   57,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonche' per quello
addetto alla segreteria del Ministro per la protezione  civile,  gia'
in servizio al 31 dicembre 1982, il  termine  previsto  dal  medesimo
quinto comma e' prorogato al 31 dicembre 1983. 
  Il  termine  previsto  dal   nono   comma   dell'articolo   1   del
decreto-legge di cui al precedente comma e' prorogato al 31  dicembre
1983. 
  Gli eventuali atti ancora pendenti alla data  di  cessazione  della
gestione stralcio di cui al primo comma saranno definiti dai prefetti
delle province presso le cui tesorerie provinciali furono  aperte  le
contabilita' di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge
26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella  legge
22 dicembre 1980, n. 874, per la definizione  degli  impegni  assunti
dal commissario per  le  zone  terremotate  e  dal  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile. 
  Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto,  il  termine
per il compimento delle attivita' di cui al precedente comma, nonche'
i criteri e le modalita' per il  coordinamento  delle  operazioni  di
liquidazione e per la compilazione  e  presentazione  del  rendiconto
relativo al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre
1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22  dicembre
1980, n. 874, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per  le
finalita' relative agli interventi per l'emergenza. 
  I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in  conto
entrate eventuali del Tesoro. 
  All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno
1983, valutato in 148 miliardi di lire,  si  provvede  a  carico  del
fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12  novembre  1982,  n.
829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982,  n.
938, cui, a tal fine, e' versata quota di pari importo delle maggiori
entrate derivanti dal decreto-legge 11 marzo  1983,  n.  58,  recante
"Modificazioni del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi". 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 

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