Legge Ordinaria n. 167 del 29/04/1983 (Pubblicata nella G.U. del 10 maggio 1983 n. 126)
Affidamento in prova del condannato militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
            Affidamento in prova del condannato militare

  Il  militare  condannato dall'autorita' giudiziaria militare a pena
detentiva non superiore a tre anni non seguita da misura di sicurezza
detentiva  puo'  essere  affidato  in prova, fuori dallo stabilimento
militare  di  pena,  per  un  periodo  uguale  a quello della pena da
scontare,  ad  un  comando  o ente militare, se ha ancora obblighi di
servizio  militare,  e  direttamente  al servizio sociale se e' stato
collocato  in congedo. E' fatta comunque salva la disposizione di cui
al terzo comma dell'articolo 3.
  L'affidamento in prova e' escluso:
    per  i  reati  militari  non colposi previsti dai capi I e II del
titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta
    eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e
    94;
per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo
comma  178,  limitatamente  alla  rivolta,  e  179  del codice penale
militare di pace;
    per  i  reati  commessi  a  fine  di  terrorismo  o  di eversione
dell'ordinamento costituzionale;
    quando  il  condannato militare e' stato in precedenza condannato
per  rapina,  estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione  o  per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale.
 

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