Novità: Nuova grafica e più fonti per l'aggregatore news
Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 187 del 10/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1983 n. 134)
Unificazione dei consigli di amministrazione degli impiegati civili e degli operai della Difesa.
Unificazione dei consigli di amministrazione degli impiegati civili e degli operai della Difesa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il consiglio di amministrazione del personale operaio della Difesa, di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 1973, n. 313, e' soppresso con effetto dalla data in cui saranno nominati i rappresentanti del personale eletti in base al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni. Le attribuzioni esercitate da detto consiglio sono trasferite al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, all'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale assume la denominazione di consiglio di amministrazione del Ministero della difesa. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione del Ministero della difesa sono quelle previste per i due consigli di amministrazione dalle norme vigenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 maggio 1983 PERTINI FANFANI - LAGORIO Visto,il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)