Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 21 del 28/01/1983 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1983 n. 31)
Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamita' naturale.
Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamita' naturale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Nei casi di catastrofe o di calamita' naturale, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori puo' adottare i provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione, anche a favore degli avvocati, dei procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa che risiedano od esercitino la professione in comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subito un danno comunque incidente sulla loro attivita' professionale. I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati a favore dei superstiti delle persone ivi indicate, i quali siano titolari di pensione di riversibilita' o indiretta ovvero abbiano il diritto a conseguirla. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 gennaio 1983 PERTINI FANFANI - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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