Legge Ordinaria n. 546 del 11/10/1983 (Pubblicata nella G.U. del 12 ottobre 1983 n. 280)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamita', dell'agricoltura e dell'industria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371,
recante  misure  urgenti  per  fronteggiare problemi delle calamita',
dell'agricoltura e dell'industria, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      dopo il comma (3), sono inseriti i seguenti:
      "(3.1)  E'  disposto  uno  stanziamento  di  lire 15 miliardi a
favore  del  Magistrato  del  Po  per provvedere alle emergenze ed al
ripristino  urgente  delle  opere idrauliche di competenza, distrutte
dagli eventi alluvionali del novembre 1982 nei bacini idrografici dei
fiumi  Taro  e  Panaro.  Tale  stanziamento  e'  iscritto in apposito
capitolo  dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
nell'esercizio 1983.
      (3.2)  Limitatamente  agli  interventi  previsti  nel  presente
articolo,  la  regione  Lombardia,  le  province autonome di Trento e
Bolzano  e  l'ANAS  possono  stipulare  contratti o comunque assumere
impegni  nei  limiti dell'intera somma assegnata nel precedente comma
(1)";
      il comma (4) e' sostituito con il seguente:
      "(4)  All'onere  di lire 136 miliardi derivante dall'attuazione
dei  precedenti  commi,  si  provvede,  per il 1983, quanto a lire 25
miliardi   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo",
e  quanto  a  lire 15 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilita'  esistenti  sul conto corrente di tesoreria denominato
"Fondo  compensativo  delle  oscillazioni nella quotazione dei prezzi
dei  prodotti petroliferi"; quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e a
lire  46  miliardi  per  il 1985, si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi,
all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo"".
    Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
    "Art.  1-bis.  -  (1) Il secondo comma dell'articolo 76 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' soppresso.
    (2)  Il  secondo  comma  dell'articolo  77  del  regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
      "Le  amministrazioni  statali  o  regionali interessate tengono
conto  delle  opere  indicate  nel  precedente  articolo  76  la  cui
esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della
costruzione   del  serbatoio  o  lago  in  sede  di  definizione  dei
rispettivi  programmi  di  settore o di individuazione delle relative
priorita'   ai   fini  anche  della  determinazione  dei  correlativi
fabbisogni finanziari "".
    All'articolo 2:
      al  comma  (1), le parole: "che viene per l'occasione integrato
di  lire 100 miliardi nell'anno finanziario medesimo" sono sostituite
con  le seguenti: "la cui dotazione e' integrata di lire 150 miliardi
nell'anno finanziario medesimo";
      dopo il comma (3), sono inseriti i seguenti:
      "(3.1)  Per  le aziende di cui al comma (1), che abbiano fruito
del  disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 1982,
n.  449, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982,
n.  656,  il recupero dei contributi sospesi verra' effettuato, senza
aggravio  di  interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese
di luglio 1985.
      (3.2) Nelle regioni di cui al comma (1), per le aziende che non
rientrano nelle previsioni di cui allo stesso comma (1), i versamenti
dei contributi in scadenza nell'anno 1983 sono considerati effettuati
nei termini purche' corrisposti entro il 10 gennaio 1984";
      dopo il comma (6), e' aggiunto il seguente:
      "(6.1)  Ai  fini di cui al comma precedente le attestazioni del
danno  subito,  da  rilasciarsi  secondo  le  modalita'  previste dal
secondo  comma  dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, possono essere sostituite
da una dichiarazione di responsabilita', ai soli fini della decadenza
dei  termini,  con  firma autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio
1968,  n.  15, nei casi in cui non vengano rilasciate dalle autorita'
competenti nei termini prefissati dall'ente impositore";
      il comma (9) e' sostituito con il seguente:
      "(9)  Al  maggiore  onere  di  lire  151,5  miliardi  derivante
dall'attuazione  del  presente articolo si provvede, quanto a lire 40
miliardi,   mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto  al  capitolo  7535  dello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura   e  delle  foreste  per  l'anno  finanziario  1983,
restando  corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di spesa di
lire  200  miliardi recata dall'articolo 20, primo comma, della legge
26  aprile  1983,  n.  130;  quanto  a  lire  61,5 miliardi, mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  esistenti  sul conto
corrente   di   tesoreria   denominato   "Fondo   compensativo  delle
oscillazioni  nella  quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi";
quanto  a  lire  50  miliardi,  mediante corrispondente riduzione del
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Costruzione di
alloggi di servizio per le forze dell'ordine"".
    All'articolo 3:
      al comma (1), dopo le parole "e dell'artigianato" sono inserite
le  altre:  "sentite  le  regioni  interessate  e  le  organizzazioni
sindacali  ed  associative,  entro  il mese di febbraio 1984", e sono
aggiunte in fine le parole:
      "con   particolare   riguardo   alle   difficolta'  nelle  aree
meridionali  ed  allo  sviluppo  delle  potenzialita'  produttive del
Mezzogiorno";
      al comma (3), alla lettera a), e' aggiunto il seguente periodo:
      "Ove per l'impresa sia in corso la procedura di amministrazione
di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 26,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive  modificazioni e integrazioni, i relativi debiti contratti
per  l'acquisto  di  bietole,  ove  il  pagamento  sia necessario per
l'attuazione del programma di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
gennaio  1979,  n.  26,  convertito, con modificazioni, nella legge 3
aprile   1979,   n.  95,  possono  essere  considerali,  in  sede  di
approvazione da parte del CIPE del piano di cui al presente articolo,
come   debiti   contratti   per   la   continuazione   dell'esercizio
dell'impresa  ai sensi dell'articolo 111, n. 1), del regio decreto 16
marzo  1942,  n.  267,  anche se sorti anteriormente all'inizio della
procedura di amministrazione straordinaria" ;
      dopo il comma (6), e' inserito il seguente:
      "(6.1) Entro il 29 febbraio 1984 il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste riferisce al Parlamento sul piano generale predisposto,
ai  sensi del comma (1) del presente articolo, per il risanamento del
settore  bieticolo  saccarifero,  con  particolare riferimento al suo
fabbisogno  finanziario  triennale  e  allo stato di attuazione della
fase di avvio del piano medesimo".
    All'articolo 4:
      al  comma (1), le parole: "103 miliardi" sono sostituite con le
altre: "195 miliardi";
      il comma (3) e' sostituito con il seguente:
      "(3)  All'onere  di lire 195 miliardi derivante dall'attuazione
del presente articolo si provvede quanto a lire 103 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario  1983,  all'uopo utilizzando la voce "Apporti ai fondi di
dotazione  delle  partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni
di  spesa  della  legge  n. 675 del 1977" e quanto a lire 92 miliardi
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e
della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  medesimo,
restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130".
    All'articolo 5, il comma (2) e' soppresso.
 

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