Legge Ordinaria n. 649 del 25/11/1983 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1983 n. 328)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
recante  disposizioni  relative  ad  alcune ritenute alla fonte sugli
interessi   ed   altri   proventi   di   capitale,  con  le  seguenti
modificazioni:
    All'articolo 4:
      nel comma 1, le parole: "fino al periodo d'imposta chiuso entro
il  31  dicembre  1983"  sono  sostituite con le altre: "in base alle
dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31
dicembre 1983";
      le  parole:  "di  cui  al  secondo comma dell'articolo 26" sono
sostituite  con  le  altre:  "di  cui  al  primo  e  al secondo comma
dell'articolo  26";  dopo  le parole: "si provvede", sono inserite le
altre:  ", qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984", e
sono   aggiunte,   in   fine,   le   seguenti   parole:  ",  restando
impregiudicata     l'azione     accertatrice     dell'Amministrazione
finanziaria":
        il comma 2 e' sostituito con il seguente:
        "2.  Con  decreto del Ministro delle finanze da emanare entro
il  30  giugno  1984  sono  determinate le modalita' di presentazione
della  richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui
al  comma  1;  le  rilevazioni  devono  essere completate entro il 31
gennaio 1985";
        al  comma  3, e' aggiunto il seguente periodo: "La estinzione
dei  crediti  di cui al comma 1 dovra' avvenire mediante assegnazione
di  titoli  di  debito pubblico con durata massima di dieci anni, con
estrazioni  annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello
riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta".
    All'articolo 5:
      il comma 1 e' sostituito con il seguente:
        "1.  I  soggetti  indicati nell'articolo 23, primo comma, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni,  che  hanno emesso titoli o certificati in
serie  o  di  massa,  diversi  dalle  azioni e obbligazioni, o titoli
similari,  e  dai  certificati  di  partecipazione  a fondi comuni di
investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 18 per cento,
a  titolo  di  imposta e con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni
genere,  corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  compresa  la differenza tra la somma
pagata  agli  stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti
alla  scadenza,  e  il  prezzo  di  emissione.  Se  i  proventi  sono
corrisposti  da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta
e'  operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli
emittenti  o  i  soggetti  incaricati  riacquistano  dai possessori i
titoli  o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone
il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o
di successiva negoziazione dei titoli o certificati e' determinata al
netto di quella gia' operata";
        al  comma  2,  dopo  le  parole:  "devono  presentare",  sono
inserite le altre: "annualmente entro il 31 marzo".
    All'articolo 6:
      il comma 1 e' sostituito con il seguente:
        "1. Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad
emissione   continuativa   o   comunque   non   hanno   una  scadenza
predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati
del  pagamento  dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei
titoli  o  certificati,  ferme  restando le disposizioni dello stesso
articolo  5,  devono  versare  entro il 31 marzo di ciascun anno alla
competente  sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di
anticipazione   delle   relative   ritenute,  un  importo  risultante
dall'applicazione di una aliquota pari ad un terzo di quella prevista
al   comma   1  dell'articolo  5,  sulla  differenza  tra  il  valore
complessivo,  al  31  dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei
certificati  non  ancora  rimborsati alla stessa data, esclusi quelli
emessi  in  tale  anno,  e  il  valore  complessivo  preso a base del
precedente  versamento  annuale, diminuito della quota corrispondente
ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il
prezzo  di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo
versamento  deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno
successivo  a  quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o
certificati,  con  riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo
di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei
certificati   risulta  diminuito,  l'ammontare  della  differenza  e'
computato  in  diminuzione  ai  fini del versamento relativo all'anno
successivo.  All'atto  del  rimborso  dei titoli o dei certificati la
differenza  da  assoggettare  a  ritenuta  a norma dell'articolo 5 e'
determinata  al  netto  della  corrispondente  quota  dei  versamenti
annuali  eseguiti  successivamente  all'emissione  dei  titoli  o dei
certificati  rimborsati;  se  l'ammontare  della quota stessa risulta
superiore    a    quello   della   ritenuta,   spetta   il   rimborso
dell'eccedenza";
        al  comma 2, le parole: "31 gennaio 1985" sono sostituite con
le altre: "31 marzo 1985" e sono aggiunte, in fine, le seguenti altre
parole:  ",  e  la  differenza  da  assoggettare  a  ritenuta a norma
dell'articolo  5  e' determinata con riferimento al valore, alla data
stessa, dei titoli o certificati rimborsati".
    All'articolo 7, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
      "1.  Ai  fini  della  disciplina  stabilita  nell'articolo  6 i
soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei
proventi,   del   riacquisto   o  della  negoziazione  dei  titoli  o
certificati  devono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5
anche  se  non  vi  e'  stata  corresponsione di proventi e allegarvi
l'attestazione  comprovante il versamento prescritto dall'articolo 6,
il  prospetto  di  calcolo  del  relativo ammontare e la relazione di
stima  del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora
rimborsati  al  31  dicembre  dell'anno  precedente,  redatta  da una
societa'  di  revisione  iscritta all'albo speciale delle societa' di
revisione  di  cui  all'articolo  8  del decreto del Presidente della
Repubblica  31  marzo  1975,  n.  136,  e designata dalla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
      Altri adempimenti e modalita' di attuazione della disciplina di
cui  all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
    All'articolo 8:
      sono  soppresse le parole: ", con l'aliquota del 30 per cento";
dopo  le  parole:  "pagamento  dei proventi", sono inserite le altre:
"del  riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati;"; nel
secondo  periodo,  sono soppresse le parole: "nella misura del 30 per
cento".
    All'articolo 9:
      dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
        "1.1.  I  soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati
del  pagamento  dei  proventi,  o  del  riacquisto o negoziazione dei
titoli  o  certificati,  devono  annotare giornalmente in un apposito
registro  tenuto,  numerato  e  bollato  a norma dell'articolo 22 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni,  e  vidimato  annualmente  dal  competente
ufficio  delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso,
riacquisto   e   negoziazione   dei  titoli  o  certificati,  con  la
indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le
operazioni di distribuzione di proventi";
        il comma 2 e' sostituito con il seguente:
        "2.   Relativamente  alle  ritenute,  ai  versamenti  e  alle
dichiarazioni previsti negli articoli da 5 a 8 e al registro previsto
nel  precedente  comma  si  applicano le disposizioni dei decreti del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600 e n. 602,
nonche'  quelle  dell'articolo  1, sesto comma, e dell'articolo 2 del
decreto-legge  10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
nella  legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata
nell'articolo  5  si  considera omessa in caso di mancata allegazione
della relazione di stima prevista nell'articolo 7".
    L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
      "1.  La  ritenuta  sui proventi delle obbligazioni e dei titoli
similari,  prevista  nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  deve  essere  operata  anche  sulla differenza tra la
somma  corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo
di emissione.
      2.  Ai  fini  dell'articolo  26,  primo  comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  si  considerano  similari alle obbligazioni, oltre ai
buoni  fruttiferi  e  ai  certificati  di  deposito  con scadenza non
inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni
o  gestioni  di  aziende  ed  istituti  di  credito che esercitano il
credito a medio e lungo termine, e da societa' esercenti la vendita a
rate  di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio
decreto-legge  15  marzo  1927,  n.  436,  convertito  nella legge 19
febbraio  1928,  n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza
fissa  non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di
pagare  alle  scadenze  una  somma  non  inferiore  a  quella in essi
indicata   e   non  attribuiscano  ai  possessori  alcun  diritto  di
partecipazione  diretta  o  indiretta  alla  gestione  della  impresa
emittente  o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi ne'
di controllo sulla gestione stessa".
    All'articolo 11:
      al  comma  2,  sono  soppresse  le  parole:  ",  in deroga alle
disposizioni dei precedenti articoli 5 e seguenti,";
      sono aggiunti i seguenti commi:
        "2.1.   A  decorrere  dal  1  gennaio  1984  il  primo  comma
dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
        "Le  societa'  e  gli  enti  che  hanno emesso obbligazioni e
titoli  similari devono operare una ritenuta del 12.50 per cento, con
obbligo   di   rivalsa,   sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti
corrisposti  i  possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli
interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle obbligazioni e dei titoli
similari  esenti  da  imposte  sul  reddito  ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
        2.2.   Per   le  obbligazioni  e  i  titoli  similari  emessi
anteriormente  al 1 gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza,
la disciplina tributaria vigente alla data di emissione".
    Dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente:
      "Art.  11-bis.  -  1.  I  fondi  comuni  esteri di investimento
mobiliare  aperti  autorizzati  al  collocamento nel territorio dello
Stato  ai  sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 416, convertito,
con  modificazioni,  nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive
modificazioni,  non  sono  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche ne' all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
ne' all'imposta locale sui redditi.
      Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi
di investimento sono a titolo d'imposta.
      2.  Sulla  parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai
titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra
il  patrimonio  netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il
soggetto  incaricato  del collocamento preleva un ammontare pari allo
0,50  per  cento,  da  versare  alle sezioni di tesoreria provinciale
dello  Stato  entro  trenta  giorni  dalla chiusura dell'esercizio, a
titolo  d'imposta  sostitutiva.  I  proventi  delle partecipazioni ai
fondi,  tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese
commerciali,  non  concorrono  a  formare  il  reddito imponibile dei
partecipanti.
      3. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello
Stato  deve  provvedere  a  presentare  annualmente  entro il termine
previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare
indicato nel comma stesso e deve provvedere altresi' agli adempimenti
stabiliti  dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo
dei  titoli  collocati  nel territorio dello Stato ed alle operazioni
ivi effettuate".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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