Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 681 del 09/12/1983 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1983 n. 344)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie comunali e provinciali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie comunali e provinciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie comunali e provinciali e' convertito in legge, con le seguenti modificazioni: All'articolo 3, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Gli esattori che per l'anno 1983 richiedano l'indennita' annuale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, hanno diritto, per l'anno 1984, salvo conguaglio in sede di liquidazione dell'indennita' relativa all'anno medesimo, a tolleranze sui versamenti di cui all'articolo 10, primo comma, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. Le tolleranze competono nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre del 1984 in misura pari rispettivamente ad un quarto dell'indennita' spettante per l'anno 1983. Qualora non vi sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. 2-ter. Al quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque non puo' essere inferiore alla somma di 12 milioni di lire"". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 dicembre 1983 PERTINI CRAXI - VISENTINI - GORIA - LONGO Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale del giorno 19 dicembre 1983. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 19 dicembre.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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