Legge Ordinaria n. 77 del 23/03/1983 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1983 n. 85)
Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.
    	  La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
           Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni

  Le societa' per azioni con capitale sociale versato non inferiore a
due  miliardi  di  lire,  aventi per oggetto esclusivo la gestione di
fondi  comuni  sono  autorizzate  dal Ministro del tesoro, sentita la
Banca  d'Italia,  ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare
aperti.
  La  societa'  di  gestione  puo'  essere autorizzata a gestire piu'
fondi,  purche'  diversificati nella loro specializzazione. In questo
caso  il capitale minimo della societa' di gestione deve risultare di
un ulteriore miliardo per ciascun fondo gestito.
  La  domanda  si  intende accolta qualora l'autorizzazione non venga
negata  dal  Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla
societa'  interessata  entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda   medesima.   Ove   entro   detto   termine  siano  richieste
informazioni  complementari  alla  societa',  il  termine  stesso  e'
interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per
una sola volta un nuovo termine di trenta giorni.
  L'autorizzazione non puo' essere concessa:
    a)  se  difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e
secondo comma di questo articolo;
    b) se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno
la  rappresentanza  legale  della  societa'  di  gestione non abbiano
svolto  per  uno  o  piu' periodi complessivamente non inferiori a un
triennio  funzioni  di  amministratore  o  di  carattere direttivo in
societa'  o  enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo,
aventi  capitale  o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di
lire  o  non  abbiano  esercitato  la professione di agente di cambio
facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge;
    c)  se, ferma l'applicabilita' delle norme relative alle cause di
ineleggibilita'  e di decadenza per gli amministratori delle societa'
per  azioni,  gli  amministratori  e  i dirigenti che hanno la legale
rappresentanza della societa' di gestione abbiano riportato condanne,
o  sanzioni  sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica
o  contro  l'economia  pubblica, ovvero per delitti non colposi per i
quali  la  legge  commini  la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni.
  Le  sostituzioni  comportanti modifica della identita' dei soggetti
di  cui  al  comma  che  precede  devono essere comunicate, non oltre
quindici  giorni,  alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non
conformita'  alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere b) e c),
fissa  un  termine  per  la  regolarizzazione  e,  in  difetto, ne fa
immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi del
successivo articolo 8.
 

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