Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 8 del 10/01/1983 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1983 n. 13)
Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL e' tenuto a corrispondere complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonche' agli altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi: a) lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi; b) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sara' alimentato a carbone; c) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone purche' di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 MW; d) un contributo per ciascun kW di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a: lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone; lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari; lire/kW 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone. L'ENEL e' altresi' tenuto a corrispondere alla regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980. Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'ENEL in forza di convenzioni, rispettivamente, con comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge. Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile, non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone e di potenza nominale non inferiore a 1.200 MW, entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'ENEL e' tenuto altresi' a corrispondere alla regione interessata un contributo una tantum pari a lire 8.000 per kW di potenza installata. Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio e' ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonche' agli altri comuni limitrofi interessati, l'ENEA e' tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al limite di costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera - un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto. L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonche' la sua ripartizione fra gli stessi, e' disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sara' provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalita' relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione fra l'ENEA e i comuni interessati. L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonche' l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale. Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verra' effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sara' destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonche' al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari. Le modalita' relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge ed alla loro finalizzazione sono regolate da apposite convenzioni tra l'ENEL, le regioni ed i comuni interessati, secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL non puo' stipulare convenzioni con gli enti locali e con le regioni che prevedano a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti. Qualora, entro i termini fissati dall'articolo 2, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento e' effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita. Entro il termine di cui al quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL procede, nei comuni interessati, ad udienze pubbliche di informazione, nonche' alla pubblicizzazione di tutti gli atti istruttori attinenti la sicurezza e la protezione ambientale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 gennaio 1983 PERTINI FANFANI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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