Legge Ordinaria n. 8 del 10/01/1983 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1983 n. 13)
Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 15 della legge 2
agosto   1975,   n.   393,   l'ENEL   e'   tenuto   a   corrispondere
complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno  ubicati
i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonche'  agli
altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi: 
    a) lire 0,50 per ogni  kWh  di  energia  elettrica  prodotta  con
combustibili diversi dagli idrocarburi; 
    b) lire 0,25 per ogni kWh di  energia  elettrica  prodotta  dagli
impianti  termici  convenzionali  previsti  ad  olio  combustibile  e
carbone,   dalla   data   di   autorizzazione   alla   trasformazione
dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso  non  sara'
alimentato a carbone; 
    c) lire 0,25 per ogni kWh di  energia  elettrica  prodotta  dagli
impianti in esercizio o in corso di costruzione alla data di entrata 
in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a 
    carbone purche' di potenza nominale complessiva superiore a 1.200
    MW; 
d) un contributo per ciascun kW di potenza nominale degli 
impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della
presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a: 
      lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;
      lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari; 
      lire/kW  2.500  per  gli  impianti  o   sezioni   di   impianti
autorizzati alla trasformazione a carbone. 
  L'ENEL e' altresi' tenuto a  corrispondere  alla  regione  nel  cui
territorio sono ubicati i propri impianti di produzione  dell'energia
elettrica un contributo pari a lire 0,50  per  ogni  chilowattora  di
energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e
alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed  entrati  in
esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980. 
  Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera  d)  del
primo comma, sono  portati  in  diminuzione  gli  oneri  sostenuti  o
assunti dall'ENEL  in  forza  di  convenzioni,  rispettivamente,  con
comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli  impianti,
ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393,  o
da altre disposizioni di legge. 
  Per gli impianti termoelettrici alimentati  ad  olio  combustibile,
non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone  e  di
potenza nominale non inferiore a 1.200 MW, entrati in esercizio  dopo
la  data  del  31  dicembre  1980,  l'ENEL  e'  tenuto   altresi'   a
corrispondere alla regione interessata un contributo una tantum  pari
a lire 8.000 per kW di potenza installata. 
  Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d),  sono
indicizzati  sulla  base  delle  disposizioni   del   secondo   comma
dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. 
  Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della delibera del CIPE di cui all'articolo  3,  primo  comma,  della
legge 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio  e'  ubicato
il reattore PEC per la sperimentazione  di  centrali  elettriche  del
tipo avanzato,  nonche'  agli  altri  comuni  limitrofi  interessati,
l'ENEA e' tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al
limite di costo di completamento dell'impianto previsti dalla  stessa
delibera - un contributo complessivo pari al 5 per mille delle  spese
da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti
necessari alla realizzazione dell'impianto. 
  L'individuazione  dei  comuni  destinatari  di  detto   contributo,
nonche' la sua ripartizione fra gli stessi, e' disposta d'intesa  tra
le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa
non venga raggiunta, sara' provveduto con decreto  del  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e  le  modalita'
relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita
convenzione fra l'ENEA e i comuni interessati. 
  L'individuazione  dei  comuni  destinatari  dei  contributi  e   la
ripartizione del contributo fra gli  stessi,  nonche'  l'accertamento
della sussistenza  dei  requisiti  per  l'erogazione  dei  contributi
previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto  1975,  n.  393,  sono
disposti con decreto del presidente della giunta regionale. 
  Nel caso di impianti che  interessino  comuni  o  loro  consorzi  o
comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione
del contributo verra' effettuata di intesa tra le regioni medesime o,
in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato. 
  Il  gettito  dei  contributi  di  cui  alla  presente  legge  sara'
destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di  investimenti
finalizzati al risparmio  ed  al  recupero  di  energia,  all'uso  di
energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale  dei  territori
interessati  dall'insediamento  degli  impianti,  nonche'   al   loro
riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti
dal piano  regionale  di  sviluppo.  Le  regioni,  inoltre,  potranno
utilizzare  i  contributi  previsti  dalla  presente  legge  per   la
istituzione e il potenziamento dei servizi di  prevenzione  sanitaria
che si  rendano  necessari  in  relazione  alla  installazione  e  al
funzionamento delle centrali a carbone e nucleari. 
  Le modalita' relative alla corresponsione  dei  contributi  di  cui
alla presente legge ed alla  loro  finalizzazione  sono  regolate  da
apposite convenzioni tra l'ENEL, le regioni ed i comuni  interessati,
secondo una convenzione tipo  approvata  dal  CIPE  su  proposta  del
Ministro per l'industria, il commercio e  l'artigianato,  sentita  la
commissione interregionale di cui  all'articolo  13  della  legge  16
maggio 1970, n. 281. 
  Dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  l'ENEL  non
puo' stipulare convenzioni con gli enti locali e con le  regioni  che
prevedano  a  suo  carico  oneri  finanziari  diretti   o   indiretti
aggiuntivi ai contributi di cui  al  presente  articolo  e  a  quelli
previsti dalle leggi vigenti. 
  Qualora, entro i termini fissati dall'articolo  2,  secondo  comma,
della legge 2 agosto 1975, n. 393,  non  sia  stata  perfezionata  la
procedura per la localizzazione delle  centrali  elettronucleari,  la
determinazione delle aree suscettibili di insediamento e'  effettuata
dal CIPE, su proposta del Ministro per l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, tenendo presente le indicazioni  eventualmente  emerse
nella procedura precedentemente esperita. 
  Entro il termine di cui al quinto comma dell'articolo 4 della legge
2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL procede,  nei  comuni  interessati,  ad
udienze pubbliche di informazione, nonche' alla  pubblicizzazione  di
tutti gli atti istruttori attinenti  la  sicurezza  e  la  protezione
ambientale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 10 gennaio 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                                   FANFANI - PANDOLFI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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