Legge Ordinaria n. 104 del 02/05/1984 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1984 n. 123)
Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  30,  comma  4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983,  n.  131,  e'  da interpretarsi nel senso che restano validi ed
efficaci,   e   non   configurano   responsabilita'  a  carico  degli
amministratori,  tutti  i provvedimenti adottati dagli enti locali ai
fini  pensionistici  e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo
nazionale  del  5  marzo  1974  ed  aventi decorrenza posteriore al 1
gennaio 1975.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 maggio 1984

                               PERTINI

                                                CRAXI - DE MICHELIS -
                                                     GORIA - SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)