Legge Ordinaria n. 117 del 02/05/1984 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1984 n. 125)
Modifiche al sistema di rimborso delle spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il numero 1) dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e'
sostituito dal seguente:
  "1)  le  spese  di  gestione  necessarie per il funzionamento delle
ricevitorie  del  lotto  sono  a  totale  carico  dello Stato, che le
anticipa   ai  gestori  in  misura  pari  all'ammontare  delle  spese
sostenute  da  ciascuno  di essi nel mese precedente. A tal fine sono
utilizzati  i  fondi  della  riscossione,  salvo conguaglio che sara'
eseguito  dalle  competenti  intendenze  di  finanza  sulla  base  di
comprovata e valida documentazione esibita dai gestori. I fondi della
riscossione possono altresi' essere utilizzati, previa autorizzazione
delle competenti intendenze di finanza, per far fronte alle eventuali
maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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