Legge Ordinaria n. 134 del 11/05/1984 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1984 n. 135)
Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dell'Arma dei carabinieri.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  12   del   decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518,  la  proposta  di
concessione  di  medaglia  d'oro  al  valor  militare  alla  bandiera
dell'Arma dei  carabinieri,  con  la  relativa  documentazione,  puo'
essere presentata alla Commissione unica nazionale di primo grado per
la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni  al
valor militare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 maggio 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                                    CRAXI - SPADOLINI 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 

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