Legge Ordinaria n. 18 del 27/02/1984 (Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1984 n. 59)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina
della  proroga  dei  termini  di vigenza di leggi e proroga di taluni
termini  in  scadenza al 31 dicembre 1983, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      "1-bis. - La predetta relazione e' trasmessa dal Presidente del
Consiglio  dei Ministri al Presidente della Camera dei deputati ed al
Presidente del Senato della Repubblica";
      All'articolo 2:
        al comma 1, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle
altre: "30 giugno 1984";
        dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
        "1-bis.  -  Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 12 del
decreto-legge   12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  11 novembre 1983, n. 638, decorre dalla
data  di  entrata  in  vigore del decreto ministeriale sul Prontuario
terapeutico nazionale, di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, e comunque a far tempo dal 12 febbraio 1984";
        dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
        "3-bis.  - Le assunzioni di nuovo personale previste ai commi
4,  4.1,  4.2  e  4.3  dell'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio
1983,  n.  55,  convertito,  con modificazioni, nella legge 26 aprile
1983, n. 131, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 1984";
        al  comma  5 sono soppresse le parole: "dipendenti da aziende
in crisi";
        al comma 10, dopo le parole: "6 marzo 1978, numero 218", sono
inserite le altre: "e successive modificazioni ed integrazioni";
        al  comma  14,  capoverso,  le  parole: "30 giugno 1984" sono
sostituite dalle altre: "17 agosto 1985";
        e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
        "16-bis.   -   Il  termine  del  30  novembre  1983,  di  cui
all'articolo  2,  comma  14,  del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463,  convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638, e' differito al 30 aprile 1984";
        All'articolo 5:
          al  comma  1,  le  parole: "30 giugno 1984" sono sostituite
dalle altre: "31 dicembre 1984", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' altresi' prorogato al 30 giugno 1984 il periodo previsto
dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930";
          All'articolo 6:
            i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;
            dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
            "4-bis.  -  I  termini  di  cui  al  quarto e sesto comma
dell'articolo   18   della   legge   5  agosto  1978,  n.  457,  sono
ulteriormente  prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1985 e al 1
gennaio 1986";
            dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
            "7-bis.  -  Il  termine  indicato dall'articolo 2, ultimo
comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni
ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1985";
            il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
            "10.  -  Il  termine  del  31 dicembre 1983 stabilito nel
primo  comma  dell'articolo  1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n.
801,  convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62,
puo' essere ulteriormente prorogato dalle regioni sino al 31 dicembre
1984,   purche'  gli  impianti  centralizzati  di  depurazione  siano
compresi  nel  progetto  gia'  approvato o da approvarsi dalle stesse
regioni  entro  centoventi  giorni dalla data di conversione in legge
del  presente  decreto  e  purche'  entro  tale  termine  siano stati
altresi'  approvati  i  limiti  di accettabilita' per gli scarichi in
pubbliche   fognature  che  alimenteranno  gli  impianti  comunali  o
consortili.
            10-bis.  -  La proroga e' revocata se, entro i successivi
novanta giorni, i comuni ed i consorzi di gestione degli impianti non
forniscono   alla   regione,   che  ne  inviera'  copia  al  Comitato
interministeriale  di  cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976,
n.  319,  gli  elementi  necessari alla valutazione tecnico-economica
delle opere in progetto.
            10-ter.  -  Gli  insediamenti  produttivi, i cui scarichi
vengono  recapitati  in  fognature  comunali  o consortili che non si
trovino  compresi  nelle  situazioni  previste  dal precedente comma,
dovranno  provvedere  entro  il  31  dicembre  1984 ad adeguarsi alle
normative vigenti";
            il comma 12 e' sostituito dal seguente:
            "12.  - Il Comitato interministeriale di cui all'articolo
3   della   legge   10   maggio   1976,   n.   319,  ed  il  Comitato
interministeriale  di  cui  all'articolo 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  settembre  1982, n. 915, sono integrati con il
Ministro per l'ecologia".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 febbraio 1984

                               PERTINI

                                                        CRAXI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

  Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 3 marzo 1984.
 

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