Legge Ordinaria n. 191 del 31/05/1984 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1984 n. 152)
Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11
dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:
  "a)  diploma  di  maturita'  tecnica  commerciale:  6 ventesimi; la
stessa  maggiorazione  e'  attribuita  per  il  diploma  di maturita'
tecnica  nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per
il contingente di mare";
  "d)  precedenti  di  carriera  e  benemerenze militari, civili e di
servizio:
    3  ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile;
    2  ventesimi  per  ogni medaglia d'argento al valor militare o al
valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
    1  ventesimo  per  ogni medaglia di bronzo al valor militare o al
valor  civile,  per  ogni  croce  di  guerra  al valor militare o per
promozione  straordinaria  per  benemerenze  di  servizio; qualora il
candidato  sia decorato con piu' medaglie al valor militare o civile,
si  tiene  conto  soltanto  della  decorazione  cui  e' attribuito il
maggior punteggio;
    0,50  ventesimi  per ogni anno o frazione di anno superiore a sei
mesi  di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di
benemerenza;
    1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato;
    2  ventesimi  per  gli  ufficiali  ed i sottufficiali provenienti
dalle   altre  Forze  armate  in  servizio  o  in  congedo  e  per  i
sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
    1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi
di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di
4  ventesimi.  Nel computo del servizio prestato e' considerato anche
il  tempo  trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa
di  servizio,  in  luoghi  di  cura, in licenza di convalescenza o in
aspettativa".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 maggio 1984

                               PERTINI

                                                  CRAXI - VISENTINI -
                                                                GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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