Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 193 del 31/05/1984 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1984 n. 153)
Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.
Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il requisito di eta' previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato e' stabilito in 50 anni di eta' per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti delle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonche' dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente, legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1 gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purche' presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine e' esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo. Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti e' esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidita'. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidita' verra' corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianita' contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali e' dovuto l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60° anno di eta' se uomo, o del 55° anno di eta' se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari. Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilita' relativa agli interventi straordinari, versera' annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita' di pensione, esclusa la tredicesima mensilita', anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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