Legge Ordinaria n. 222 del 12/06/1984 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1984 n. 165)
Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Assegno ordinario di invalidita'

  1.  Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad
assegno   nell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti ed autonomi
gestita    dall'Istituto    nazionale   della   previdenza   sociale,
l'assicurato  la  cui  capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti
alle  sue  attitudini,  sia  ridotta  in  modo  permanente a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
  2.  Sussiste  diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione
della  capacita'  lavorativa,  oltre  i  limiti  stabiliti  dal comma
precedente,  preesista al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato
successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita'.
  3.  L'assegno  di  invalidita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
calcolato  secondo  le  norme  in  vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori  dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi.  Qualora  l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo
delle   singole  gestioni,  e'  integrato,  nel  limite  massimo  del
trattamento  minimo,  da un importo a carico del fondo sociale pari a
quello  della  pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
  4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti
che  posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito
delle   persone   fisiche  per  un  importo  superiore  a  due  volte
l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della
legge   30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Per  i  soggetti  coniugati e non separati legalmente,
l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del
coniuge,  sia  superiore a tre volte l'importo della pensione sociale
stessa.  Dal computo dei redditi predetti e' escluso il reddito della
casa di abitazione.
  5.  Per  l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli
interessati   devono   presentare   alle  gestioni  previdenziali  di
competenza  la  dichiarazione  di  cui all'articolo 24 della legge 13
aprile 1977, n. 114.
  6.  L'assegno  di  invalidita'  di  cui al presente articolo non e'
reversibile   ai  superstiti.  Agli  stessi  spetta  la  pensione  di
reversibilita',  in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali
di  competenza,  disciplinano detta pensione in favore dei superstiti
di   assicurato.   Ai   fini   del  conseguimento  dei  requisiti  di
contribuzione  di  cui al secondo comma del successivo articolo 4, si
considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidita',
nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa.
  7.  L'assegno  e'  riconosciuto  per  un  periodo di tre anni ed e'
confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare
dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla
liquidazione   della   prestazione   stessa,   tenuto   conto   anche
dell'eventuale  attivita' lavorativa svolta. La conferma dell'assegno
ha  effetto  dalla  data  di scadenza, nel caso in cui la domanda sia
presentata  nel  semestre  antecedente  tale  data,  oppure dal primo
giorno  del  mese successivo a quello di presentazione della domanda,
qualora   la   stessa  venga  inoltrata  entro  i  centoventi  giorni
successivi alla scadenza suddetta.
  8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidita' e'
confermato  automaticamente,  ferme restando le facolta' di revisione
di cui al successivo articolo 9.
  9.  I  periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa,
successivi  alla  decorrenza  originaria  dell'assegno, sono utili ai
fini  della  liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui
all'articolo  7  della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova
liquidazione  dell'assegno  di  invalidita', l'ammontare dello stesso
sara' determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente
liquidato,  incrementato  dagli  aumenti di perequazione automatica e
maggiorato    per   effetto   della   contribuzione   successivamente
intervenuta,  valutata  secondo  la  disciplina dell'articolo 7 sopra
citato.
  10.  Al compimento dell'eta' stabilita per il diritto a pensione di
vecchiaia,  l'assegno  di  invalidita'  si trasforma, in presenza dei
requisiti  di  assicurazione  e  di  contribuzione,  in  pensione  di
vecchiaia.  A  tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali
non  sia stata prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai
fini  del  diritto  e  non  anche della misura della pensione stessa.
L'importo  della  pensione  non  potra', comunque, essere inferiore a
quello   dell'assegno  di  invalidita'  in  godimento  al  compimento
dell'eta' pensionabile.
  11.  All'assegno  di  invalidita'  di  cui  al presente articolo si
applica  la  disciplina  del  cumulo  prevista dall'articolo 20 della
legge   30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  12.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incompatibile con l'assegno di invalidita'.
 

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