Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 324 del 04/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 18 luglio 1984 n. 196)
Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489.
Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente: a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge; b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami; c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami; d) dai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia, che abbiano maturato sette anni di anzianita' nel grado e superato l'apposito concorso per titoli ed esami. Gli interessati devono essere in possesso del predetto requisito di anzianita' il 31 ottobre dell'anno in cui si svolge il concorso. I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b), c) e d), dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge. Alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b), c) e d) non possono superare complessivamente la meta' di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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