Legge Ordinaria n. 324 del 04/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 18 luglio 1984 n. 196)
Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  9  della  legge  18  dicembre 1964, n. 1414, modificato
dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489, e' sostituito dal
seguente:
  "Gli  ufficiali  in  servizio  permanente dell'Arma dei carabinieri
sono reclutati col grado di sottotenente:
    a)  dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il
corso  dell'Accademia  stessa,  stabilito  dalla tabella annessa alla
presente legge;
    b)   dagli  ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'Arma  dei
carabinieri,  i  quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano
superato l'apposito concorso per titoli ed esami;
    c)   dai   marescialli   in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
carabinieri  che  abbiano  superato l'apposito concorso per titoli ed
esami;
    d)   dai   brigadieri   in   servizio  permanente  dell'Arma  dei
carabinieri  muniti  di  uno  dei  titoli  di  studio  prescritti per
l'ammissione  ai  corsi  normali dell'Accademia, che abbiano maturato
sette anni di anzianita' nel grado e superato l'apposito concorso per
titoli  ed  esami.  Gli  interessati  devono  essere  in possesso del
predetto  requisito  di  anzianita' il 31 ottobre dell'anno in cui si
svolge il concorso.
    I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b), c) e d), dopo la
nomina  a  sottotenente  in servizio permanente, frequentano il corso
applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge.
    Alla  fine  del  corso  applicativo  viene  determinata una nuova
anzianita'  relativa  in base all'ordine della graduatoria finale del
corso stesso.
    Il  numero  dei  posti  da  mettere  annualmente  a  concorso per
ciascuna  delle  forme  di  reclutamento  di  cui  al primo comma del
presente  articolo  e' stabilito di volta in volta con determinazione
del Ministro della difesa.
    I  posti  da  assegnare  alle  forme  di reclutamento di cui alle
lettere b), c) e d) non possono superare complessivamente la meta' di
quelli   messi   a   concorso  nello  stesso  anno  per  gli  allievi
dell'Accademia".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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