Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 381 del 25/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1984 n. 206)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'ecologia presiede il Comitato interministeriale, integrato con il Ministro per gli affari regionali, di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, ed il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che hanno sede presso il suo ufficio". L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro delle funzioni contemplate dall'articolo 2, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, vigila sulla esecuzione degli adempimenti e sull'osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18". L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "1. Le regioni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Comitato interministeriale i provvedimenti di proroga adottati ai sensi del comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, indicando in particolare per ciascuno di essi: a) lo stato attuale di progettazione o di esecuzione dell'impianto centralizzato di depurazione comunale o consortile; b) i limiti di accettabilita' per gli scarichi nella pubblica fognatura che alimenta l'impianto medesimo, approvati dalla regione, a cui gli insediamenti produttivi esistenti devono adeguare i propri scarichi; c) le condizioni di qualita' del corpo idrico ricettore e gli obiettivi di tutela fissati nell'ambito del piano regionale di risanamento. 2. Il Comitato, convocato dal presidente, entro i successivi trenta giorni, sulla base dei dati ricevuti, emana le direttive necessarie per promuovere l'accelerazione delle procedure e dei lavori con riferimento alla data di scadenza di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18". L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Per le situazioni che richiedano urgenti interventi, individuate in relazione alla natura ed alla gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi ricettori, il Comitato: a) riconosce la priorita' della esecuzione o del completamento delle opere ai fini della concessione dei finanziamenti statali previsti dalle vigenti disposizioni, dandone comunicazione agli enti competenti per la loro erogazione; b) valuta la congruita' dei limiti di accettabilita' delle norme e delle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono l'impianto centralizzato di depurazione; c) definisce, d'intesa con la regione interessata, le iniziative da assumere nei casi di grave ritardo nella realizzazione delle opere". L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "I Comitati interministeriali di cui all'articolo 1 del presente decreto, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, possono disporre accertamenti ispettivi conferendone l'incarico ai componenti dei collegi o degli istituti di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'articolo 5, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 luglio 1984 PERTINI CRAXI - BIONDI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Poiche' la legge di conversione ha sostituito integralmente il testo di tutti gli articoli del decreto-legge, non appare necessaria la pubblicazione del testo di detto decreto-legge coordinato con la legge di conversione.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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