Legge Ordinaria n. 381 del 25/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1984 n. 206)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti
in materia di tutela  ambientale,  e'  convertito  in  legge  con  le
seguenti modificazioni: 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "Il   Ministro    per    l'ecologia    presiede    il    Comitato
interministeriale,  integrato  con  il  Ministro   per   gli   affari
regionali, di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n.  319,
e   successive   modifiche   ed   integrazioni,   ed   il    Comitato
interministeriale di cui all'articolo 5 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che hanno sede presso  il
suo ufficio". 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni,  nel
quadro delle funzioni contemplate dall'articolo 2, lettera a),  della
legge  10  maggio  1976,  n.  319,  vigila  sulla  esecuzione   degli
adempimenti e sull'osservanza dei termini stabiliti dall'articolo  6,
commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.
747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1984, n. 18". 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le regioni, entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  comunicano  al  Comitato
interministeriale i provvedimenti di proroga adottati  ai  sensi  del
comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.  747,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 18, indicando in particolare per ciascuno di essi: 
    a)  lo  stato  attuale   di   progettazione   o   di   esecuzione
dell'impianto centralizzato di depurazione comunale o consortile; 
    b) i limiti di accettabilita' per  gli  scarichi  nella  pubblica
fognatura che alimenta l'impianto medesimo, approvati dalla  regione,
a cui gli insediamenti produttivi esistenti devono adeguare i  propri
scarichi; 
    c) le condizioni di qualita' del corpo  idrico  ricettore  e  gli
obiettivi di  tutela  fissati  nell'ambito  del  piano  regionale  di
risanamento. 
    2. Il Comitato, convocato  dal  presidente,  entro  i  successivi
trenta giorni, sulla base  dei  dati  ricevuti,  emana  le  direttive
necessarie per  promuovere  l'accelerazione  delle  procedure  e  dei
lavori con riferimento alla data di scadenza di cui  all'articolo  6,
comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "Per le situazioni che richiedano urgenti  interventi,  individuate
in relazione  alla  natura  ed  alla  gravita'  delle  condizioni  di
alterazione dei corpi ricettori, il Comitato: 
    a) riconosce la priorita' della esecuzione  o  del  completamento
delle opere ai  fini  della  concessione  dei  finanziamenti  statali
previsti dalle vigenti disposizioni, dandone comunicazione agli  enti
competenti per la loro erogazione; 
    b) valuta la congruita' dei limiti di accettabilita' delle  norme
e  delle  prescrizioni  regolamentari  stabilite  dai  comuni  o  dai
consorzi che gestiscono l'impianto centralizzato di depurazione; 
    c) definisce, d'intesa con la regione interessata, le  iniziative
da assumere nei casi  di  grave  ritardo  nella  realizzazione  delle
opere". 
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  "I Comitati interministeriali di cui all'articolo  1  del  presente
decreto, per l'esercizio  delle  funzioni  loro  attribuite,  possono
disporre accertamenti ispettivi conferendone l'incarico ai componenti
dei collegi o degli istituti di cui  all'articolo  3,  ultimo  comma,
della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'articolo  5,  terzo  comma,
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 25 luglio 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                                       CRAXI - BIONDI 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
  Poiche' la legge di  conversione  ha  sostituito  integralmente  il
testo di tutti gli articoli del decreto-legge, non appare  necessaria
la pubblicazione del testo di detto decreto-legge coordinato  con  la
legge di conversione. 
 

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