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Legge Ordinaria n. 396 del 26/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1984 n. 210)
Proroga al 30 giugno 1984, con modifiche, delle leggi numero 598, n. 599 e n. 600 del 14 agosto 1982, in materia di provvidenze per le riparazioni navali, per l'industria cantieristica navale e per la demolizione del naviglio vetusto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  nella  legge 14 agosto 1982, n. 598, e
nella  legge 14 agosto 1982, n. 599, nonche' i termini previsti dalle
stesse  leggi  scadenti  il  31  dicembre  1983, sono prorogati al 30
giugno 1984:

  Le  percentuali  di  contribuzione  sono pari a quelle previste per
l'anno 1983.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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