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Legge Ordinaria n. 399 del 30/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1984 n. 210)
Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
              Aumento della competenza del conciliatore

  L'articolo  7  del  codice  di  procedura  civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  7.  -  (Competenza  del  conciliatore). - Il conciliatore e'
competente  per  le  cause  relative  a  beni  mobili  di  valore non
superiore  a  lire  un milione quando dalla legge non sono attribuite
alla competenza di altro giudice.
  E'  altresi'  competente per tutte le cause relative alle modalita'
di uso dei servizi condominiali".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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