Legge Ordinaria n. 400 del 31/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1984 n. 210)
Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  31  del  codice  di  procedura  penale e' aggiunto il
seguente comma:
  "Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:
    falsita'  prevista dall'articolo 491 del codice penale, quando il
fatto non concerne un testamento olografo;
    maltrattamenti  in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre
l'aggravante  prevista dal secondo comma dell'articolo 572 del codice
penale;
    rissa  aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 588 del
codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno
sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
    violazione  di  domicilio  aggravata  ai  sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 614 del codice penale;
    furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale;
    ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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