Legge Ordinaria n. 413 del 26/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1984 n. 212 suppl.)
Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   (Abbreviazione di indicazioni)

  1.   Nel   testo  della  presente  legge  le  espressioni  "Cassa",
"Istituto",     "assicurazione     generale    obbligatoria"    vanno
rispettivamente  intese  come  "Cassa  nazionale  per  la  previdenza
marinara",   "Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale"  e
"assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".
  2.  L'espressione  "lavoratori  marittimi" va riferita al personale
navigante  o  amministrativo  assoggettato  alla  disciplina prevista
dalla  presente  legge,  qualora  non sia diversamente disposto dalle
singole norme.
 

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