Legge Ordinaria n. 414 del 26/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1984 n. 213)
Adeguamento dei contributi annui dello Stato per i finanziamenti degli enti autonomi della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il contributo annuo dello  Stato  per  il  finanziamento  dell'Ente
autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli  articoli  5,  lettera
b), e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n.  438,
a decorrere dall'anno finanziario  1984  e'  elevato  a  lire  10.000
milioni, da iscriversi in ragione di lire 5.000  milioni  e  di  lire
5.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione  della  spesa
del Ministero del  turismo  e  dello  spettacolo  ed  in  quello  del
Ministero per i beni culturali e ambientali. 
  Nel detto contributo di lire 10.000  milioni  restano  assorbiti  i
contributi di cui alle lettere g), n.  4),  ed  l)  dell'articolo  45
della legge 4 novembre 1965, numero 1213, quello di lire  50  milioni
previsto dall'articolo 36 della legge  14  agosto  1967,  n.  800,  e
quello di lire 160 milioni di  cui  all'articolo  1  della  legge  31
ottobre 1967, n. 1081. 
 

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