Legge Ordinaria n. 417 del 26/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1984 n. 213)
Norme in materia di eta' per il collocamento a riposo dei pretori onorari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e
4  agosto  1977,  n.  516,  conservano  l'incarico loro affidato e il
relativo  trattamento  economico  fino al compimento del settantesimo
anno  di  eta',  salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal
Consiglio superiore della magistratura.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1984

                               PERTINI

                                                 CRAXI - MARTINAZZOLI
                                                                GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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