Legge Ordinaria n. 431 del 06/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1984 n. 219)
Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le imprese  di  distribuzione  che  effettuano  vendite  dirette  e
vendite da magazzino  dei  prodotti  di  acciaio,  ad  eccezione  del
rottame, indicati nell'allegato I  del  trattato  che  istituisce  la
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con legge 25
giugno 1952, n. 766, hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre 1985, di notificare, e  di
inviare a chiunque ne faccia richiesta, i listini dei prezzi  nonche'
le condizioni di vendita, e loro eventuali  modifiche,  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e   all'ufficio
provinciale dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  del
luogo dove hanno la sede principale. 
  Nel  caso  di  vendite  dirette  le  imprese  possono   ottemperare
all'obbligo di cui al comma precedente inserendo nel proprio  listino
le seguenti clausole, secondo la provenienza del prodotto: 
    a) "i prezzi applicabili  alle  vendite  dirette  di  acciaio  in
provenienza  da  un  produttore  della  CECA  sono  i  costi   franco
destinazione  risultanti  dal  listino  del  produttore  preso   come
riferimento alla conclusione della vendita, ai quali si applicano  le
nostre   condizioni   di   vendita   pubblicate   e    le    seguenti
maggiorazioni:"; 
    b) "i prezzi applicabili  alle  vendite  dirette  di  acciaio  in
provenienza da Paesi le cui offerte sono oggetto  di  un  divieto  di
allineamento da parte della commissione delle Comunita' europee, sono
i costi risultanti dal listino dell'impresa della Comunita' che offre
le condizioni piu' favorevoli franco destinazione, meno gli sconti di
penetrazione accordati a tali Paesi, ai quali si applicano le  nostre
condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni:"; 
    c) "i prezzi applicabili  alle  vendite  dirette  di  acciaio  in
provenienza da altri Paesi terzi sono  i  costi  franco  destinazione
risultanti  dai  prezzi  base   all'importazione   pubblicati   dalla
commissione delle Comunita' europee, ai quali si applicano le  nostre
condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni:". 
  Si ha vendita diretta quando,  in  base  ai  contratti  di  vendita
conclusi tra l'impresa di produzione e l'impresa di distribuzione, da
una  parte,  e  tra  l'impresa  di  distribuzione   e   l'acquirente,
dall'altra, la spedizione dei prodotti  sia  effettuata  direttamente
dall'impresa di produzione al cliente dell'impresa  di  distribuzione
secondo le istruzioni del cliente. 
  Tutte le altre vendite costituiscono vendite da magazzino. 
  Sono soggette all'obbligo di cui  al  primo  comma  le  imprese  di
distribuzione che si approvvigionano in tutto o in parte direttamente
da produttori delle Comunita' europee o in Paesi  terzi,  qualora  le
quantita' vendute,  sommate  a  quelle  eventualmente  vendute  dalle
imprese capogruppo, risultino, sulla base dei risultati del  bilancio
di esercizio dell'anno immediatamente  precedente,  non  inferiori  a
3.000 tonnellate l'anno per gli acciai speciali e a 6.000  tonnellate
l'anno per tutti gli altri tipi di acciaio. 
  Se il fatturato raggiunge o supera, entro il 31 dicembre  1983,  il
tonnellaggio minimo indicato nel comma  precedente,  le  disposizioni
della presente legge si applicano a partire dall'anno successivo. 
  Per gli acciai speciali si intendono gli acciai non  legati  e  gli
acciai legati definiti come acciai speciali nelle voci 5.2.3 e  5.3.3
dell'Euronorm 20-74. 
  Sono soggette  all'obbligo  della  notificazione  dei  listini  dei
prezzi e delle condizioni di vendita le imprese  indicate  nel  primo
comma che vendono prodotti di  acciaio  di  cui  all'allegato  I  del
Trattato CECA dopo averli trasformati in altri prodotti  di  acciaio,
compresi nello stesso allegato,  attraverso  una  operazione  diversa
dalla laminatura. 
  I listini dei prezzi e le condizioni di vendita  debbono  contenere
le seguenti indicazioni: 
    a) prezzi base per ogni categoria di prodotti o prezzi  base  per
qualita' e categoria di prodotti; 
    b) gli extra da applicare, specificando: 
      1) gli extra per dimensioni o lunghezza; 
      2) le maggiorazioni per qualita' e gradazioni; 
      3) le maggiorazioni e i ribassi di quantita'  per  partita  e/o
per ordinazione specificata; 
      4) le tolleranze non soggette a sovrapprezzo; 
      5) le maggiorazioni per tolleranze ridotte; 
      6)  tutti  i  sovrapprezzi  e  le   maggiorazioni   normalmente
applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti; 
    c) luogo di consegna; 
    d) modo di quotazione; 
    e) spese connesse al modo di caricamento; 
    f) casi nei quali si applicano sconti, ribassi e qualsiasi  altra
forma  di   remunerazione   concessi   ad   altri   commercianti   od
utilizzatori; 
    g) condizioni di pagamento; 
    h) natura e importo delle  tasse  e  degli  altri  oneri  che  si
aggiungono  ai  prezzi  di  listino  nelle  condizioni   fatte   agli
acquirenti. 
  Le imprese di distribuzione hanno la facolta' di non notificare gli
sconti per prodotti declassati o di seconda scelta. In tal caso  sono
tenute a precisare nelle fatture il  motivo  del  declassamento  o  i
motivi per cui il prodotto e' stato classificato di seconda scelta. 
  Le imprese di distribuzione hanno la facolta' di non  notificare  i
prezzi dei prodotti per i quali le imprese di produzione siano  state
esonerate dall'obbligo di notificazione dei prezzi e delle condizioni
di vendita secondo le disposizioni delle  decisioni  n.  31-53  e  n.
37-54 dell'Alta autorita' della  CECA,  modificate,  rispettivamente,
dalle decisioni n. 72-441 e n. 21-63 dell'Alta autorita' della CECA. 
  I listini dei prezzi e le condizioni di vendita sono applicabili  a
decorrere dalle ore  ventiquattro  del  secondo  giorno  non  festivo
successivo a quello della loro notificazione all'ufficio  provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  E' fatto divieto alle  imprese  di  distribuzione  dell'acciaio  di
includere nel prezzo richiesto all'acquirente l'importo di imposte  e
tasse per  le  quali  hanno  diritto  ad  esonero  o  rimborso  e  di
applicare, nell'ambito della Comunita' economica europea,  condizioni
diseguali ad operazioni commerciali equiparabili. 
  Si intendono equiparabili le operazioni commerciali che: 
    1) vengano concluse con acquirenti che: 
      a) siano in concorrenza fra loro, oppure, 
      b) fabbrichino prodotti uguali o simili, oppure, 
      c) svolgano funzioni analoghe nel campo commerciale; 
    2) riguardino prodotti uguali o simili; 
    3) non presentino differenze sensibili nelle loro caratteristiche
essenziali. 
  Non sono equiparabili le operazioni commerciali definite in momenti
diversi quando sia intervenuta una durevole modificazione dei  prezzi
e/o delle condizioni di vendita da parte dell'impresa. 
  Si considerano  condizioni  diseguali  le  concessioni,  senza  una
corrispondente maggiorazione di prezzo,  di  dilazioni  di  pagamento
piu'  favorevoli  di  quelle  applicate  generalmente  ad  operazioni
equiparabili. Non costituiscono condizioni  diseguali  le  differenti
condizioni  riguardanti   le   prestazioni   o   l'esecuzione   delle
operazioni. 
  Nell'intermediazione  commerciale,  e'  vietata  l'applicazione  di
condizioni che comportino prezzi effettivi franco consegna  inferiori
a quelli delle  imprese  concorrenti  ogni  qualvolta  il  prezzo  di
vendita sia allineato sul listino di un concorrente.  Si  considerano
franco consegna i prezzi di vendita rettificati con le  maggiorazioni
o tasse a carico dell'acquirente, le spese  di  trasporto,  sconti  e
rimborsi. Le stesse condizioni si applicano nei casi di  allineamento
alle condizioni poste da imprese concorrenti di Paesi  estranei  alla
CEE  nei  casi  di  sussistenza   delle   effettive   condizioni   di
concorrenza. 
  Alle  imprese  di  distribuzione  dell'acciaio   che   violino   le
disposizioni concernenti i listini dei  prezzi  e  le  condizioni  di
vendita si applicano sanzioni amministrative nelle seguenti misure: 
    1) 2 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio  di
esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un  minimo  di  50
milioni di lire fino ad un massimo di 500 milioni  di  lire,  per  la
omessa notificazione dei listini dei prezzi  e  delle  condizioni  di
vendita; 
    2) 0,50 per cento del fatturato annuo quale risulta dal  bilancio
di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 10
milioni di lire fino ad un massimo di 100 milioni  di  lire,  per  il
mancato rispetto delle disposizioni  concernenti  le  indicazioni  da
riportare  nei  listini,  il  riferimento  ai  prodotti  di  mercato,
l'obbligo dell'invio dei listini e  delle  condizioni  di  vendita  a
chiunque ne faccia richiesta; 
    3) dal 2 per cento al 20 per cento dell'importo delle  operazioni
commerciali irregolari, quale risulta dalle singole  fatture  emesse,
da un minimo di 1 milione di lire ad un massimo  di  100  milioni  di
lire,  per  le  violazioni  delle  disposizioni  non  richiamate   in
precedenza. 
  Per l'irrogazione delle sanzioni di  cui  al  comma  precedente  si
applicano le disposizioni contenute nel  secondo,  nel  terzo  e  nel
quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 31  gennaio  1983,  n.
19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87. 
  Il controllo  sull'osservanza  delle  disposizioni  della  presente
legge e' esercitato dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato nei modi previsti dall'articolo 2 del  decreto-legge
31 gennaio 1983, n. 19, convertito in  legge  dalla  legge  31  marzo
1983, n. 87. 
  Le imprese di distribuzione sono obbligate a tenere ed a mettere  a
disposizione degli organi di controllo la documentazione contabile  e
commerciale  indicata  nell'articolo  1  della  decisione   dell'Alta
autorita' della CECA n. 14-64 dell'8 luglio 1964. 
  Con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, da emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono   stabilite   le
disposizioni di attuazione. 
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese
di distribuzione che facciano  parte  di  organizzazioni  di  vendita
quali sono definite nella decisione n. 1835/81/CECA della commissione
della Comunita' economica europea del 3 luglio 1981. 
 

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