Legge Ordinaria n. 462 del 13/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1984 n. 225)
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536; al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60; alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonche' alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo   2-bis  del  decreto-legge  28  luglio  1981,  n.  397,
convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 26 settembre
1981, n. 536, e' sostituito dal seguente:
  "Per  la  ricostruzione  o  la  riparazione  di unita' immobiliari,
ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e
destinate  o  adibite  ad attivita' dei settori dell'artigianato, del
turismo,  dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o
al  minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande,
ovvero adibite a studi professionali nonche' di quelle adibite ad uso
delle   pubbliche  amministrazioni,  e'  concesso,  ai  soggetti  che
risultino,  alla  data  del sisma, titolari del diritto di proprieta'
ovvero  titolari  dell'impresa,  un  contributo  pari al 75 per cento
delle  spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del
contributo  comporta  la proroga del contratto di locazione di almeno
cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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