Legge Ordinaria n. 688 del 08/10/1984 (Pubblicata nella G.U. del 19 ottobre 1984 n. 289)
Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il   periodo   massimo   di   distacco  di  dipendenti  degli  enti
previdenziali   presso  la  Direzione  generale  della  previdenza  e
assistenza  sociale  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale,  di  cui  all'articolo  unico della legge 22 luglio 1982, n.
472, e' elevato da diciotto a trentasei mesi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 ottobre 1984

                               PERTINI

                                                                CRAXI

Visto il Guardasigilli: Martinazzoli
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)