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Legge Ordinaria n. 733 del 31/10/1984 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1984 n. 300)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in
materia   sanitaria,   e'   convertito   in  legge  con  le  seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  comma  2,  dopo  la  parola: "autorizzare" sono inserite le
altre: "le unita' sanitarie locali e";
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      "2-bis.  Alla  maggiore  spesa  derivante dall'applicazione del
precedente  comma  che  non  trova  copertura nelle assegnazioni alle
regioni  e  alle  province  autonome  di Trento e di Bolzano a valere
sulla  dotazione  del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per
l'anno 1984 o nelle altre entrate previste per il finanziamento della
spesa  sanitaria  corrente,  gli  enti  medesimi  provvedono mediante
operazioni di mutuo, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,   sentita   la   commissione
interregionale di cui allo articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281.  Non  si  applicano  i limiti per l'assunzione di mutui previsti
dalle  vigenti disposizioni per le regioni e per le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano. Anche in deroga alle disposizioni vigenti
l'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno 1986.
      2-ter.  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
i  mutui  di  cui  al precedente comma; essa deve comunicare all'ente
interessato  la  propria  adesione  di massima sulle domande di mutuo
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la
Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti
interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo le
modalita' determinate ai sensi del precedente comma.
      2-quater.   L'onere   di  ammortamento  dei  mutui  di  cui  al
precedente  comma,  valutato  in  lire 400 miliardi annue a decorrere
dall'anno  finanziario  1986,  e' assunto a carico del bilancio dello
Stato  mediante  corrispondente riduzione di apposito stanziamento da
iscrivere,  per detto anno finanziario, nello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  e  per  gli  esercizi successivi a carico del
capitolo  concernente  la  dotazione del Fondo sanitario nazionale di
parte corrente";
      al  comma  3,  le  parole: "25 settembre" sono sostituite dalle
altre: "30 ottobre".
    All'articolo 3:
      al  comma  1,  dopo  le parole: "anche dei redditi esenti" sono
aggiunte  le  seguenti:  "esclusi  i  BOT,  i  CCT e gli altri titoli
equipollenti emessi dallo Stato,".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1984

                               PERTINI

                                                                CRAXI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

  Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 novembre 1984.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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