Legge Ordinaria n. 735 del 29/10/1984 (Pubblicata nella G.U. del 2 novembre 1984 n. 302)
Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  In seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Alla fine dell'articolo 2 della legge 14  febbraio  1963,  n.  161,
come sostituito dall'articolo 2 della  legge  23  dicembre  1970,  n.
1142, e' aggiunto il seguente periodo: 
  "Per le  attivita'  esercitate  in  un  altro  Stato  membro  della
Comunita'  economica  europea  la  qualificazione  professionale   e'
accertata mediante apposito attestato  rilasciato  dall'autorita'  od
organismo competente designato dallo Stato membro della Comunita'  di
origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della
domanda di autorizzazione all'esercizio delle  attivita'  contemplate
nel precedente articolo 1". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 29 ottobre 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                                  CRAXI - ALTISSIMO - 
                                             ANDREOTTI - MARTINAZZOLI 
                                                              - FORTE 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 

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