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Legge Ordinaria n. 103 del 27/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1985 n. 76)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 25 gennaio 1985, n.  8,  concernente  ripiano  dei
disavanzi di amministrazione delle  unita'  sanitarie  locali  al  31
dicembre 1983  e  norme  in  materia  di  convenzioni  sanitarie,  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, primo capoverso, le parole:  "personale  dipendente
dalle" sono sostituite dalle seguenti: "personale in  servizio  e  in
quiescenza delle"; 
      al comma 2, capoverso, le parole: "personale dipendente  dalle"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "personale  in  servizio   e   in
quiescenza delle". 
    All'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    "2. Le unita' sanitarie locali  trasmettono  al  Ministero  della
sanita', al Ministero del tesoro, alla regione o provincia autonoma e
ai rispettivi comuni di appartenenza, entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il conto consuntivo 1983 ed il relativo risultato di amministrazione,
con  dichiarazione  sottoscritta  dal  presidente  del  comitato   di
gestione,  dal  coordinatore  amministrativo  e  dal  presidente  del
collegio dei revisori dei conti. 
    2-bis. Qualora dalla verifica del conto consuntivo 1983 da  parte
del Ministero della sanita', del Ministero del tesoro, della  regione
o provincia autonoma  e  dei  comuni  di  appartenenza  della  unita'
sanitaria locale risulti una utilizzazione delle risorse  finanziarie
a disposizione non corrispondente  alle  finalita'  ed  ai  programmi
deliberati dall'assemblea, si provvede a norma di legge  alla  nomina
di un commissario per i  necessari  accertamenti  e  per  adottare  i
conseguenti provvedimenti  sugli  atti  irregolari,  precedenti  alla
gestione 1984". 
    All'articolo 4, comma 5, le parole: "al 31  dicembre  degli  anni
1984 e 1985" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1984, al
30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 marzo 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              GORIA, Ministro del tesoro 
 
          Avvertenza:
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
            conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
            giorno 6 aprile 1985.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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