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Legge Ordinaria n. 107 del 25/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1985 n. 78)
Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.
Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Salvo quanto disposto nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale, le pene previste per i reati consumati o tentati di omicidio volontario, lesioni volontarie, minaccia, percosse, violenza privata, sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di estorsione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, rapina, estorsione, in danno di persona che gode della speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973, sono aumentate da un terzo alla meta', quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa. Le pene previste per i reati consumati e tentati di violazione di domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati appartenenti alle persone indicate nel comma precedente o contro i mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone, sono aumentate da un terzo alla meta', quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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