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Legge Ordinaria n. 107 del 25/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1985 n. 78)
Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Salvo quanto disposto nel capo IV del titolo I  del  libro  II  del
codice penale, le pene previste per i reati consumati  o  tentati  di
omicidio volontario, lesioni volontarie, minaccia, percosse, violenza
privata, sequestro di  persona,  sequestro  di  persona  a  scopo  di
estorsione,  sequestro  di  persona  a  scopo  di  terrorismo  o   di
eversione, rapina, estorsione, in danno di  persona  che  gode  della
speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione per la
prevenzione  e  la  repressione   dei   reati   contro   le   persone
internazionalmente  protette,  compresi   gli   agenti   diplomatici,
adottata a New York il 14 dicembre 1973, sono aumentate da  un  terzo
alla meta', quando tali reati sono determinati, anche indirettamente,
dalle funzioni esercitate dalla persona offesa. 
  Le pene previste per i reati consumati e tentati di  violazione  di
domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati
appartenenti alle persone indicate nel comma precedente  o  contro  i
mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone,  sono  aumentate
da un terzo alla meta', quando tali  reati  sono  determinati,  anche
indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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