Legge Ordinaria n. 113 del 29/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1985 n. 82)
Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Albo professionale

  1.  L'albo  professionale  nazionale  dei  centralinisti telefonici
privi  della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, e'
articolato  a  livello  regionale.  Gli uffici regionali del lavoro e
della   massima  occupazione  provvedono  alla  iscrizione  nell'albo
professionale  dei  privi  della  vista  abilitati  alla  funzione di
centralinista  telefonico,  residenti  nella regione. Per le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano l'albo professionale e' istituito
presso  i  rispettivi  uffici  provinciali del lavoro e della massima
occupazione.
  2.  Si  intendono  privi  della  vista  coloro  che sono colpiti da
cecita'  assoluta  ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un
decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
  3.  All'albo  professionale  vengono  iscritti i privi della vista,
abilitati  alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme
previste dal successivo articolo 2.
  L'iscrizione   all'albo   e'  subordinata  alla  presentazione  dei
seguenti documenti:
    a) diploma di centralinista telefonico;
    b) certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale del luogo
di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di
formazione  professionale, da cui risulti che il richiedente e' privo
della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo
in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente
da  altre  minorazioni  che  potrebbero impedire l'espletamento della
funzione di centralinista telefonico.
  4.  In  deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della
vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione
di   domanda,   da   inoltrare   tramite  il  competente  ispettorato
provinciale   del  lavoro,  alla  quale  devono  essere  allegati  il
certificato  di  cui  alla  lettera  b)  del  predetto  comma  ed una
dichiarazione  del  datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore
svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma primo:
            -  La  legge  14  luglio  1957,  n.  594,  reca norme sul
          collocamento   obbligatorio  dei  centralinisti  telefonici
          ciechi.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)