Legge Ordinaria n. 122 del 01/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1985 n. 86)
Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  societa'  denominata "Centro per gli studi di tecnica navale"
con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5
maggio 1976, n. 259, e' affidato, in aggiunta alle finalita' previste
dall'articolo   2  della  stessa  legge,  il  compito  di  attuare  e
promuovere  programmi  di  sviluppo,  sperimentazione, progettazione,
preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e
della   propulsione   navale,  avuto  anche  riguardo  alle  esigenze
determinate  dai  processi  di  ristrutturazione  e razionalizzazione
dell'industria   navalmeccanica   e   dagli   interventi  a  sostegno
dell'industria stessa.
  Alla   predetta   societa'   puo'  essere  concesso  un  contributo
determinato  in misura pari al novanta per cento delle spese previste
da  ciascun  programma  per  la  realizzazione  delle finalita' e dei
compiti di cui al precedente comma.
  Per  l'attuazione  dei  propri  compiti, la societa' ha facolta' di
stipulare   contratti   con   aziende   operanti  nel  settore  della
costruzione  e  della  propulsione  navale nonche' con universita' ed
enti pubblici che operano nel settore della ricerca.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, primo comma:
            -  Il  testo  degli  articoli  1 e 2 della legge 5 maggio
          1976, n. 259, e' il seguente:
            "Art.  1.  - L'Istituto per la ricostruzione industriale,
          direttamente   o   tramite  societa'  finanziarie  da  esso
          controllate,  e'  autorizzato  a  costituire una societa' a
          prevalente  partecipazione  statale  per  lo sviluppo delle
          attivita'   di   ricerca   applicata   nel   settore  della
          costruzione e della propulsione navale.
            Alla predetta societa' possono partecipare:
              societa' di costruzione e di riparazione navali;
              societa' armatoriali;
              societa' operanti nel campo della propulsione navale;
            Art.  2.  - La societa' di cui all'articolo 1 ha lo scopo
          di:
              a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo
          delle  metodologie  della  progettazione e delle tecnologie
          della costruzione e della propulsione navale;
              b)  stabilire  e  sviluppare rapporti di collaborazione
          con enti e associazioni nazionali ed esteri;
              c)  contribuire  alla preparazione di personale tecnico
          specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;
              d)  partecipare  con rilevazioni e controlli alle prove
          sia in officina che in mare".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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