Legge Ordinaria n. 149 del 24/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1985 n. 98)
Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n.
121,  concernente  il  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione della
pubblica  sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile
1982,  n.  174,  e  successivamente  con  l'articolo 1 della legge 23
aprile  1983,  n. 121, e con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1984,
n. 93, e' ulteriormente prorogato di un anno.
 
NOTE

Nota all'art. 1:
  -  Il  testo dell'art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' il
seguente:
  "Art.  114.  (Divieto  di iscrizione ai partiti politici). - Fino a
che  non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui
al  terzo  comma  dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non
oltre  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, gli
appartenenti  alle  forze  di  polizia  di  cui all'articolo 16 della
presente legge non possono iscriversi ai partiti politici".
  - Detta legge e' entrata in vigore il 25 aprile 1981.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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