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Legge Ordinaria n. 152 del 22/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1985 n. 100)
Modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Dopo  l'articolo  49 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e'
inserito il seguente:
  "Art.  49-bis. - Al concorso per referendario si applicano le norme
relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui
all'articolo  1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1965,  n.  617,  ed  all'articolo  1 del decreto del Presidente della
Repubblica   7   febbraio   1949,  n.  28,  per  quanto  concerne  il
raggruppamento  in  unica  busta delle buste contenenti gli elaborati
dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati
stessi   e   l'assegnazione  contemporanea  a  ciascuno  del  singolo
punteggio.
  Ai fini della valutazione delle prove scritte ognuno dei commissari
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
  Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato
una  media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte,  purche'  in  nessuna  di  esse  abbiano  conseguito meno di
trentacinque cinquantesimi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 aprile 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
                                     NOTE

            -  Il  regio  decreto  12 ottobre 1933, n. 1364, concerne
          approvazione   del   regolamento   per  la  carriera  e  la
          disciplina del personale della Corte dei conti.
            -   Sia   l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, che l'art. 1 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  7 febbraio 1949, n. 28,
          hanno modificato il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860,
          concernente il regolamento per il concorso di ammissione in
          magistratura. Di detti due articoli, quello del decreto del
          Presidente  della  Repubblica n. 617 del 1965 ha sostituito
          l'art. 12, mentre quello del decreto
            del  Presidente  della  Repubblica  n.  28  del  1949  ha
          sostituito  l'articolo  8.  Si  riporta  il  testo  dei due
          articoli:
            Art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 7
          febbraio  1949,  n.  28  (sostitutivo dell'art. 8 del regio
          decreto 15 ottobre 1925, n. 1860):
            "Al  candidato  sono consegnate in ciascuno dei giorni di
          esame  due  buste di eguale colore, una grande munita di un
          tagliando  con numero progressivo ed una piccola contenente
          un  cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il
          numero  corrispondente  a  quello  segnato sulla tessera di
          riconoscimento inviata al candidato.
            Le  buste  residue, oltre quelle consegnate ai candidati,
          sono  chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio.
          Sul  piego  appongono la firma il presidente o chi ne fa le
          veci, un componente della commissione ed il segretario.
            Detto  piego  non puo' essere aperto se non per trarne le
          buste  da  consegnare  eventualmente  ai  candidati  che le
          richiedono  in sostituzione di buste deteriorate che devono
          essere  restituite.  In  tal caso le buste residue comprese
          quelle  deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e
          firmato come e' stabilito dal precedente comma 2.
            Il   numero   di  dette  buste  deve  corrispondere  alla
          differenza  fra il numero delle buste rimesse al presidente
          in  ciascun  giorno  delle  prove  e  quelle  consegnate ai
          candidati.
            Il   candidato,   dopo  svolto  il  tema,  senza  apporvi
          sottoscrizione  ne  altro contrassegno, mette il foglio o i
          fogli  nella  busta  piu'  grande.  Scrive il proprio nome,
          cognome e paternita' nel cartoncino e lo chiude nella busta
          piccola.  Pone  quindi  anche la busta piccola nella grande
          che  richiude  e  consegna  al presidente od a chi ne fa le
          veci, esibendo la tessera di riconoscimento. Il presidente,
          o  chi  ne  fa  le  veci, dopo aver accertato che il numero
          segnato  sul  tagliando corrisponde a quello della tessera,
          appone la sua firma trasversalmente sulle buste in modo che
          vi  resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte
          della busta stessa.
            Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente
          alla   chiusura  delle  prove,  la  commissione  in  seduta
          plenaria,  alla  presenza  di dieci candidati designati dal
          presidente   e   tempestivamente   avvertiti,  constata  la
          integrita'  dei  sigilli  e  delle  firme,  apre  i  pieghi
          contenenti  i  lavori,  raggruppa  le  tre  buste aventi lo
          stesso  numero, e, dopo aver staccato i tagliandi le chiude
          in  un'unica  busta piu' grande. Su questa viene apposto un
          numero    progressivo,    soltanto   quando   e'   ultimata
          l'operazione  di  raggruppamento per tutti i lavori, avendo
          cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.
            Tutte  le buste debitamente numerate sano poi raccolte in
          piego  suggellato  con  le  stesse  formalita' indicate nel
          secondo comma.
            Di  tutto  quanto  sopra  e'  disposto come pure di tutto
          quanto  avviene  durante  lo  svolgimento delle prove viene
          redatto  processo verbale sottoscritto dal presidente, o da
          chi ne fa le veci e dal segretario".
            Art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
          maggio  1965,  n.  617  (sostitutivo dell'art. 12 del regio
          decreto 15 ottobre 1925, n. 1860):

            Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art.
          8 la commissione e' convocata nel termine di giorni cinque,
          per iniziare l'esame dei lavori.
            Qualora  i  candidati  che  abbiano  sostenuto  le  prove
          scritte  siano  piu'  di trecento, il presidente, sentiti i
          commissari,  puo'  formare  tre  sottocommissioni, ciascuna
          delle  quali  deve  essere  composta  da  non  meno  di tre
          commissari, assistiti da un segretario. La sottocommissione
          e'   presieduta  dal  presidente  o  dal  commissario  piu'
          anziano. I temi relativi ad una materia o gruppo di materie
          devono  essere  tutti esaminati collegialmente dalla stessa
          sottocommissione.
            Verificata  l'integrita' dei pieghi e delle singole buste
          il  segretario,  all'atto  dell'apertura  di queste, appone
          immediatamente  sulle  tre  buste  contenenti  i  lavori il
          numero  gia'  segnato  sulla busta grande. Lo stesso numero
          sara'  poi  trascritto, appena aperte le buste contenenti i
          lavori,  sia  in  testa  al foglio o ai fogli relativi, sia
          sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.
            La  commissione  legge  nella  medesima  seduta i temi di
          ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre
          elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il
          relativo  punteggio  secondo le norme indicate nell'art. 16
          del  regio  decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1
          del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.
            Nel    caso    che   la   commissione   sia   divisa   in
          sottocommissioni,  queste  nella  medesima seduta procedono
          all'esame  dei  tre lavori di ciascun candidato e, ultimata
          la   lettura   degli   elaborati,   si  riuniscono  per  la
          comunicazione delle rispettive valutazioni.
            Subito  dopo  ogni  sottocommissione assegna ai lavori da
          essa  esaminati  il punteggio secondo le norme indicate nel
          precedente comma.
            Qualora  la commissione abbia fondate ragioni di ritenere
          che  qualche  scritto  sia, in tutto o in parte, copiato da
          altro  lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del
          candidato al quale appartiene lo scritto.
            Deve  essere  pure  annullato l'esame dei concorrenti che
          comunque si siano fatti riconoscere.
            Se  la  commissione  e'  divisa  in  sottocommissioni, le
          deliberazioni  di  cui  ai precedenti comma sesto e settimo
          spettano alla commissione plenaria. Questa inoltre delibera
          definitivamente  sulla  idoneita'  o  non  idoneita'  di un
          candidato,  quando  la deliberazione della sottocommissione
          sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente
          richieda la deliberazione plenaria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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