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Legge Ordinaria n. 161 del 26/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1985 n. 104)
Riconoscimento di taluni benefici economici a determinate categorie di docenti degli istituti d'istruzione di secondo grado.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
  hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Ai docenti di ruolo di cui al sesto comma  dell'articolo  50  della
legge 11 luglio 1980, n. 312, e ai docenti di ruolo degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, gia' inquadrati  nella  sesta
qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 
312, in servizio alla data del 1 febbraio 1981, anche se cessati  dal
servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che, a
far data dal 1  febbraio  1981,  abbiano  maturato,  rispettivamente,
sedici anni di anzianita' di servizio e  piu'  di  diciotto  anni  di
servizio, compete il beneficio previsto dall'articolo 4, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno  1981,  n.  271.
Tale beneficio compete a decorrere dalla data di  attribuzione  della
classe di stipendio conseguita al maturare di detta anzianita'. 
  Il  beneficio  suddetto  compete  anche  ai  docenti  indicati  nel
precedente  comma,  che  maturino  l'anzianita'  in   esso   prevista
successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 aprile 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          NOTE

          Nota all'articolo unico, primo comma, parte iniziale:
            -  Il  testo  dell'art.  50,  comma sesto, della legge 11
          luglio  1980,  n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale
          del   personale  civile  e  militare  dello  Stato)  e'  il
          seguente:
            "Per  il  personale docente di cui alla tabella C, quadro
          I,  annessa  al  decreto-legge  30  gennaio  1976,  n.  13,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 30 marzo 1976,
          n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31
          maggio  1979,  l'anzianita'  maturata  al  1 giugno 1979 e'
          aumentata  di  un  anno  agli effetti della progressione di
          carriera".
            -  La  tabella  C,  quadro I, annessa al decreto-legge 30
          gennaio  1976,  n. 13, si riferisce ai "docenti titolari in
          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  di secondo
          grado,  nei  licei  artistici  e  negli  istituti d'arte di
          materie  per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di
          laurea o il diploma di istituto superiore".

          Nota all'articolo unico, primo comma, parte finale:
            -  Il  testo  dell'art.  4,  comma terzo, del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   2  giugno  1981,  n.  271
          (Corresponsione  di  miglioramenti  economici  al personale
          della scuola di ogni ordine e grado) e' il seguente:
            "Per  i  docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'art.
          50  della  legge  11 luglio 1980, n. 312, con almeno sedici
          anni  di  anzianita'  di servizio, e per i docenti di ruolo
          degli  istituti  di istruzione secondaria di secondo grado,
          gia'  inquadrati  nella sesta qualifica funzionale ai sensi
          della  medesima  legge  11 luglio 1980, n. 312, con piu' di
          diciotto  anni  di  servizio, sono aggiunti nella classe di
          stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili
          del 2,50 per cento computati nella classe stessa".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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